Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19745 depositata il 17 maggio 2024
bancarotta fraudolenta – affidamento in prova al servizio sociale
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato R.D.. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale del condannato, in quanto il reato in espiazione di bancarotta fraudolenta non è lieve, l’istante ha altri pregiudizi penali, il condannato respinge un approfondimento reale sulle proprie responsabilità, si dice disposto ad un risarcimento ma non propone nulla di concreto, si è dichiarato disponibile ad attività di volontariato ma non ha concretizzato nulla in tal senso, vuole espiare la pena in una forma ampia di libertà di movimento (gestisce un locale notturno) che non avrebbe contenuto concreto, il progetto di vita su cui si basa l’istanza di affidamento è fumoso.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico complessivo motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari (il ricorso consta di 38 pagine), ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto: a pag. 3 l’ordinanza scrive che il Tribunale ha dovuto compiere “ripetuti” accertamenti istruttori ma la richiesta rivolta dal Tribunale alla Guardia di finanza è stata soltanto una, la seconda attività di polizia è stata svolta d’ufficio; in realtà, l’istante rappresentava la cessazione dell’attività lavorativa presso la Ambrogio srls appena convocato dall’U.e.p.e., e non esiste una norma di legge che imponga al condannato una costante informazione al Tribunale di sorveglianza circa la propria situazione lavorativa; il condannato rappresentava sin dalla istanza la sua seconda attività lavorativa presso la A.P.S. Miscela03 con mansioni di tuttofare, l’ordinanza scrive che si tratta di una “associazione non meglio precisata” dove svolgerebbe attività di tuttofare, ma l’associazione era indicata nel nome sin dall’inizio; l’ordinanza impugnata scrive che il condannato “oggi” svolge attività presso un locale notturno, ma ciò è in contrasto con gli elementi dell’istruttoria, in quanto la relazione U.e.p.e., acquista dallo stesso Tribunale, scrive che dal dicembre 2021 lo stesso svolge tale attività, pertanto l’ordinanza impugnata ha pretermesso l’esistenza di una stabile occupazione lavorativa del condannato perdurante in modo ininterrotto dal dicembre 2021; l’ordinanza scrive che il condannato ha indicato all’U.e.p.e. un contratto di lavoro con mansioni di tuttofare, ma il condannato non ha “indicato”, ma ha “documentato” tale contratto; l’ordinanza scrive che il lavorn come tuttofare presso A.P.S. Miscela03 non è mai stato comunicato, ed invece era indicato nell’istanza di misura alternativa, che indicava che il condannato era impegnato in due lavori, tra cui questo, e non soltanto in uno; l’ordin21nza scrive che il condannato ha indicato un lavoro come “tuttofare” presso il locale gestito da A.P.S. Miscela03, mentre i Carabinieri riferiscono che, in realtà, il condannato è il gestore del locale, ma l’informazione riferita dai Carabinieri è approssimativa, come risulta anche dalla circostanza che gli stessi riferiscono che si tratti di un ristorante, mentre, in realtà, è un locale di intrattenimento musicale, in ogni caso non c’è una norma che vieti al datore di lavoro di essere anche un tuttofare nel locale che gestisce; l’ordinanza scrive che il condannato affronta la vicenda esecutiva con la volontà di ottenere un beneficio che non è stato compreso, non come strumento di emenda ma come strumento per sfuggire alla sanzione penale, ma non c’è evidenza delle ragioni che hanno condotto il Tribunale a questo duro giudizio; non vi è alcuna prova che la Ambrogio srls, presso cui il condannato svolgeva altra attività di lavoro dipendente indicata nella istanza, fosse già cessata alla data in cui era stata presentata l’istanza, perché dalla nota dei Carabinieri di Riccione non si comprende la data di cessazione; nella relazione U.e.p.e., acquisita in corso di procedimento, si leggono informazioni istruttorie che sono state trascurate nella ordinanza circa la disponibilità al dialogo del condannato, il comportamento rispettoso e collaborativo, il riconoscimento delle proprie responsabilità; l’ordinanza scrive che il condannato avrebbe manifestato una disponibilità ad attività di volontariato che non ha concretizzato, ma non c’era bisogno di concretizzarla, perché lo stesso ha anche una attività lavorativa per cui non è necessario surrogarla con la attività di volontariato; l’ordinanza scrive che il condannato svolge “ora” una attività di lavoro notturno che non permette controlli, ma l’uso del termine “ora” è erroneo, perché, in realtà, la svol9e fin dal momento dell’istanza; l’ordinanza scrive che il lavoro notturno del condannato è un ostacolo alla effettuazione di controlli sullo svolgimento di questa attiviti1, ma non chiarisce perché il condannato dovrebbe essere sottoposto a controlli, né perché sarebbe controindicata una attività di notte, né, d’altronde, nell’art. 47 ord. pen. c’è una preclusione a svolgere l’affidamento in prova impegnandosi anche in un lavoro notturno; l’ordinanza scrive che il condannato non ha mai fatto nulla per risarcire il danno, è rimasto inerte rispetto allo svolgimento di attività di volontariato, presenta un progetto di vita fumoso, vuole strumentalizzare la misura per sfuggire all’esecuzione della pena, ma si tratta di petizioni di principio non fedeli rispetto alle emergenze grafiche della relazione U.e.p.e., acquista in corso di procedimento, che dà atto della disponibilità al dialogo del condannato, della correttezza di atteggiamento dello stesso e della disponibiliU1 di questi verso i creditori nei limiti delle proprie possibilità; l’ordinanza indica come mancanza di sintomi di una evoluzione positiva della personalità comportamenti del condannato che risalgono allo stesso periodo della commissione del reato, e che, quindi, sono inconferenti con la condotta di vita successiva; i comportamenti del condannato su cui l’ordinanza ha motivato il giudizio sulla mancanza di evoluzione positiva della personalità consistono in un reato edilizio risalente nel tempo ed archiviato per particolare tenuità del fatto, ed in una contravvenzione commessa ad ottobre 2021 ed ancora pendente in giudizio: l’ordinanza valorizza la mancanza di risarcimento del danno che però è un posterius, e non un prius, dell’affidamento, potendo essere valutato solo all’esito dello stesso; l’ordinanza afferma che a carico del condannato sussistono nuove denunzie, ma la nuova denuncia, in realtà, è soltanto una ed è quella per il reato contravvenzionale dell’ottobre 2021 di cui si diceva in precedenza; l’ordinanza afferma che il condannato è gravato da un precedente per violazioni edilizie, ma ciò non è vero, perché il procedimento è stato definito con archiviazione per particolare tenuità; l’ordinanza .impugnata ipotizza che il procedimento pendente a carico del condannato per art. 681 cod. pen. riguardi l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma si tratta di supposizione non confortata da alcun atto istruttorio.
3. Con nota di conclusioni scritte il difensore del ricoriente, avv. M. B., ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, L. O., ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ulteriore nota scritta il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Sono fondati, in particolare, due argomenti proposti nel corpo dell’unico motivo di ricorso, che vanno letti in modo unitario; l’argomento con cui il ricorrente contesta che l’ordinanza abbia motivato il proprio giudizio di inidoneità del programma di affidamento affermando che lo stesso svolge attività lavorativa presso una “associazione non meglio precisata”, e l’argomento con cui il ricorrente contesta che nell’art. 47 ord. pen. non vi sia, di per sé1una preclusione a svolgere l’affidamento in prova impegnandosi anche in un lavoro notturno.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha respinto l’istanza di affidamento in prova giudicando inadeguato il progetto proposto dal condannato, che è fondato essenzialmente sullo svolgimento di una attività lavorativa presso un locale notturno, attività lavorativa ritenuta non suscettibile dei necessari controlli.
Il Tribunale ha motivato, più in particolare, il proprio giudizio sulla base della circostanza che il condannato ha dichiarato lo svolgimento di attività lavorativa presso una “associazione non meglio precisata” e che egli ha dichiarato lo svolgimento di una attività di “tuttofare”, mentre in realtà risulta essere il gestore del locale.
Il ricorso sostiene che l’associazione era precisata, perché ne era indicato il nome, che il lavoro come “tuttofare” era documentato da contratto, e che di per sé non esiste un divieto normativo allo svolgimento di lavoro notturno durante l’affidamento in prova.
Queste considerazioni sono fondate, ed impongono che l’ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame, nei limiti di quanto si dirà di seguito.
E’ vero, anzitutto, che nell’art. 47 ord. pen. non esiste una preclusione di per sé a che l’affidamento in prova sia eseguito impegnandosi in un lavoro notturno. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale di sorveglianza non ha giudicato negativamente di per sè l’indicazione nel progetto di un lavoro notturno, ma l’indicazione di un lavoro quale gestore di un locale notturno, che – per una persona che è in espiazione pena per una condanna per bancarotta fraudolenta – è un progetto di vita che in modo non illogico è stato ritenuto non possa essere svolto in affidamento in prova, perché non garantisce la prevenzione dal pericolo di recidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, come recita l’art. 47, comma 2, ord. pen.) e non garantisce che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”, sempre secondo la formula dell’art. 47, comma 2, ord. pen.).
Da questo punto di vista, la sensibilità dell’ordinanza impugnata nel valutare con estrema prudenza, ed anche con diffidenza, l’attività proposta dal condannato nell’istanza di affidamento non si risolve in aspetti di manifesta illogicità della motivazione.
Né introduce aspetti di manifesta illogicità della motivazione la circostanza che il condannato abbia depositato con l’istanza di affidamento in prova un contratto di lavoro come “tuttofare” con l’associazione che gestisce il locale notturno, perché questo contratto è stipulato dal condannato con se stesso (perché firmato dal condannato sia per la parte datoriale, quale presidente dell’associazione, che per la parte del prestatore d’opera), e perché esso porta la stessa data della redazione dell’istanza di affidamento in prova, talchè, in presenza di un contratto di lavoro come “tuttofare” che è palesemente strumentale all’istanza di affidamento in prova, è corretto che il Tribunale si sia soffermato non sull’attività di “tuttofare” documentata, ma sull’attività di gestione del locale che in concreto svolge il ricorrente, per verificare la compatibilità della stessa con gli obiettivi dell’affidamento posti dalla norma attributiva di potere dell’art. 47 ord. pen.
La motivazione dell’ordinanza, che fin qui non presenta aspetti di manifesta illogicità, scivola, però, in tale vizio nel momento in cui non approfondisce la natura di questa associazione e del rapporto che lega il ricorrente ad essa, e si limita ad affermare che si tratta di una “associazione non meglio precisata”, affermazione che il ricorrente correttamente censura, evidenziando che dell’associazione era stato indicato il nome, e che quindi il Tribunale avrebbe potuto disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari con riferimento ad essa.
In effetti, nel caso in esame, un approfondimento istruttorio, qualora disposto, avrebbe consentito al Tribunale di verificare quale tipologia di associazione sia quella di cui è presidente il condannato, quale ne sia lo statuto, chi ne siano i soci, e soprattutto in quale modo i soci possano controllare il presidente, e come siano distribuiti i proventi della gestione del locale.
All’esito di un approfondimento istruttorio di questo tipo il Tribunale avrebbe potuto maturare una opinione compiuta sul se l’A.P.S. Miscela03 sia una sorta di schermo che consente in concreto al condannato di continuare a svolgere in modo surrettizio attività imprenditoriale, che gli è preclusa per effetto della condanna per bancarotta fraudolenta, e che in ogni caso sarebbe incompatibile con l’affidamento in prova – perché non assicura la prevenzione dal pericolo di recidiva e non garantisce che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato – oppure sia un soggetto giuridico in cui il ricorrente svolge con la sua carica di presidente una mera attività di servizio, e da cui si limita a trarre il reddito che gli assicura il contratto quale “tuttofare” che ha stipulato in vista dell’istanza di affidamento in prova.
Questi approfondimenti, che rientrano nei poteri istruttori che l’art. 47 ord. pen. riconosce al Tribunale di sorveglianza nella decisione sull’istanza di affidamento in prova, sarebbero stati necessari nel caso in esame, ed avrebbero consentito al Tribunale di avere ulteriori, e migliori, elementi di valutazione sul progetto di rieducazione proposto dal ricorrente.
Sotto questo profilo il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Gli ulteriori argomenti del ricorso sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.