CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 20373 depositata il 3 giugno 2025

Infortunio sul lavoro – Lesioni colpose – Responsabilità del datore di lavoro – Valutazione dei rischi – Sistemi di protezione – Formazione del dipendente – Normativa prevenzionale

Fatto

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 12 novembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto A.A., legale rappresentante della società “B.B. N.S. Srl” e datore di lavoro del dipendente infortunato, colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di C.C., che aveva subito una ferita da taglio alla mano destra, interessante anche il dito pollice, che si era procurato mentre era intento a mansioni di taglio e riciclo di materiali plastici utilizzando una sega a nastro, cui sottoponeva i materiali che dovevano essere modificati, e lo aveva condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione con pena sospesa.

2. La Corte di Appello di Brescia, nel confermare il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato nell’atto di impugnazione, non erano emersi errori da parte del lavoratore nel taglio delle “materasse”, che non vi era stata da parte del datore di lavoro una adeguata valutazione dei rischi connessi alla lavorazione e al pericolo di interferenza tra le mani del lavoratore e la sega a nastro, in particolare per non avere dotato lo strumento di adeguati apparati di protezione; rilevava che in ogni caso il lavoratore non aveva attivato alcun rischio eccentrico, né aveva utilizzato la macchina di lavoro con modalità diverse da quelle che gli erano usuali, così da non potersi ritenere abnorme la sua condotta di lavoro; la circostanza che era stata assicurata un’adeguata formazione del dipendente e che il danno fosse stato indennizzato non incideva sulla materialità della condotta ascritta al datore di lavoro, il quale aveva disatteso specifiche regole cautelari, che non riguardavano l’addestramento del dipendente ma attenevano ad una mancata valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione dello strumento di lavoro e alla omessa predisposizione di misure atte a escludere o limitare il contatto delle mani dell’operatore con la sega.

La gravità della inosservanza alla regola cautelare e la portata offensiva della condotta ascritta escludevano il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di A.A., la quale ha articolato quattro motivi di ricorso.

Con un primo motivo deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata in ragione della mancata pronuncia assolutoria dell’imputato.

Deduce che il vizio risiede nel fatto che il lavoratore era intento nelle sue mansioni ordinarie per le quali era stato adeguatamente formato, di talché nessun rimprovero di colpa poteva esser riconosciuto in capo al datore di lavoro mentre, al contempo, l’evento non poteva che essere ricondotto ad un’azione imprevedibile ed azzardata del lavoratore.

Con una seconda articolazione deduce analogo vizio motivazionale per non avere il giudice distrettuale considerato, ai fini della decisione, le produzioni della difesa dell’imputato, che dimostravano che la parte datoriale aveva realizzato tutte le condizioni affinché la prestazione lavorativa si svolgesse in sicurezza e comunque nel rispetto dei diritti del lavoratore, il quale era stato prontamente e integralmente risarcito.

Con una terza articolazione assume vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in ragione di motivazione che aveva valorizzato la gravità delle lesioni e il pericolo cagionato dall’erronea manovra degli operatori a prescindere da una doverosa analisi complessiva del fatto, e in particolari- dei profili soggettivi del reo, dell’integrale risarcimento, dell’osservanza delle prescrizioni imposte, dell’analisi del rischio e dello studio delle cause dell’infortunio.

Con un’ultima articolazione deduce vizio motivazionale laddove, in considerazione dei parametri oggettivi e di quelli soggettivi del reato, la pena non fosse stata individuata in quella pecuniaria.

Diritto

1. I motivi di ricorso sono privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

2. Il primo motivo invero, che deduce il comportamento abnorme ed eccentrico del lavoratore per avere proceduto in modo non corretto alla lavorazione sebbene adeguatamente formato e sulla base di modalità di esecuzione consuetudinarie, non tiene conto delle valutazioni operate dai giudici di merito in relazione alla omessa valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi connessi alla interferenza della sega a nastro con le mani del lavoratore, sulla base di metodica che richiedeva al dipendente di spingere manualmente i materiali da sottoporre al taglio verso il nastro”.

Depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore (che nel caso in specie non è stata neppure accertata la giurisprudenza che esclude l’interruzione del rapporto di causalità quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presentì delle evidenti criticità (sez. 4, n. 10265 del 17/1/2017, M., Rv.269255; n. 22813 del 21/04/2015, P., Rv.263497; n. 16888 del 7/02/2012, P., Rv.252373).

Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez. F. n. 32357 del 12/08/2010, M. Rv.247996; n. 10123 del 15/01/2020, PG/C., Rv. 278608 – 01).

A questo proposito il giudice distrettuale ha adeguatamente evidenziato che la condotta lavorativa della persona offesa non era in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto, da un lato) la stessa non presentava profili di esorbitanza e di eccentricità rispetto alle mansioni allo stesso assegnate, in quanto si inseriva nel contesto finalistico della lavorazione cui era assegnato, e, dall’altro, che risultava evenienza del tutto prevedibile il fatto che si potesse realizzare una interferenza tra la sega a nastro e la mano dell’operatore in assenza dello specifico presidio di sicurezza “spingi pezzi” di cui, appunto, la macchina non era stata dotata, in violazione dell’art. 17, comma 1, lett.), d.lgs. 81/2008.

3. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, che attiene alla dimostrazione dell’assenza di colpa in capo al datore di lavoro, il quale aveva fornito al lavoratore una formazione professionale adeguata e aveva altresì proceduto ad indennizzare il lavoratore per il pregiudizio subito in base ad una assicurazione privata.

Sul punto le argomentazioni difensive, oltre a risultare in fatto e meramente avversative, non deducono neppure un profilo di travisamento della provarsi limitano a valorizzare le capacità tecniche del dipendente e non affrontano il tema della omessa valutazione dei rischi e della mancata dotazione del macchinario di sistemi di protezione, e pertanto si presentano aspecifiche e prive di analisi censoria delle argomentazioni della sentenza impugnata.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso si presenta al pari inammissibile, avendo il giudice di appello, con motivazione logica e coerente sotto il profilo logico-giuridico, escluso che il fatto occorso potesse essere sussunto sotto il paradigma della particolare tenuità, tenuto conto del grado della colpa, della specifica violazione della disciplina infortunistica, della rilevanza delle lesioni occorse alla persona offesa e della complessiva gravità del fatto reato.

5. Parimenti (in relazione alla misura della pena applicata e alla esclusione di una pena non detentiva, il giudice di appello ha del tutto correttamente espresso p propria discrezionalità, non suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla gravità delle lesioni riportate dallo C.C., al grado della colpa e alla rilevanza del pericolo procurato dall’assenza di specifici presidi infortunistici.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

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