Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 20679 depositata il 4 giugno 2025
bancarotta fraudolente patrimoniale – contratti di affitto – non possono essere considerati oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidati al fallito, qualora il proprietario abbia conservato su di essi un credito di restituzione, come le cose date in locazione o comodato
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di V.D., avv. G.B., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare di Milano che, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, amministratore di fatto della fallita B.C.I. s.r.l., in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale.
2. La difesa propone due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione, articolato sotto più profili, lamenta, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che:
– la corte territoriale ha ritenuto parte del patrimonio della fallita i beni, non rinvenuti, che la stessa aveva ricevuto a titolo di affitto di ramo d’azienda dalla società B.C. s.r.l. – anch’essa fallita e della quale l’imputato era stato amministratore unico -, ravvisando la condotta fraudolenta del V.D. nell’avere concluso il contratto di affitto in coincidenza con il giorno in cui la citata B.C. s.r.l. veniva posta in liquidazione, nonché in epoca di pochi giorni successiva alla costituzione della B.C.I. s.r.l. e di poco antecedente alla condizione di dissesto nella quale incorreva, senza considerare la circostanza che, in realtà, i beni asseritamente distratti non erano mai appartenuti al patrimonio della B.C.I. s.r.l., perché posseduti a mero titolo di affitto di ramo d’azienda;
– la corte territoriale ha ritenuto il ruolo di amministratore di fatto del V.D., nonostante l’assenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare lo svolgimento, in maniera non episodica, né occasionale, di attività gestorie da parte dello stesso.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la corte territoriale, sull’erronea presupposto del ruolo di amministratore di fatto del V.D., ha desunto il dolo specifico del reato dal mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili, senza nulla indicare in merito allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto le due pronunce, ai fini del controllo di legittimità, integrano la cd. doppia conforme.
La sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 – 01).
3. Quanto al primo dei profili censurati con il primo motivo, la giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è orientata nel ritenere che nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori.
Ne deriva che non possono essere considerati oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidati al fallito, qualora il proprietario abbia conservato su di essi un credito di restituzione, come le cose date in locazione o comodato, trattandosi di beni sui quali il fallito vanta un possesso solo precario, che, tuttavia, possono essere coinvolti nella procedura fallimentare solo perché si trovano presso di lui al momento dell’apertura della procedura concorsuale, ma che non fanno parte del patrimonio della fallita, in quanto devono essere restituiti al proprietario.
Dunque, oggetto di distrazione possono essere solo i beni che fanno parte del patrimonio della fallita e la condotta incriminata ai sensi dell’art. 216 legge fall. può ravvisarsi solo qualora si tratti di beni distaccati dal suddetto patrimonio.
4. Nel caso di specie, non si comprende se la corte territoriale abbia ritenuto oggetto della contestata distrazione i beni ex se considerati, oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda e, dunque, mai entrati a far parte del patrimonio della fallita, oppure il diritto di godimento acquisito sugli stessi a seguito del detto contratto, annoverabile in astratto nel patrimonio della società, ma svanito a seguito della distrazione delle res che ne costituiscono il termine oggettivo.
Invero, manca nella pronuncia l’indicazione, necessaria ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, dell’esito di un confronto tra quanto contestato al medesimo e quanto emerso dall’istruttoria, sì da rendere palese l’oggetto della distrazione, la sua compatibilità con l’imputazione, nonché l’effettivo valore del danno prodotto con il trasferimento.
5. In merito alla censura che involge l’attribuzione al V.D. del ruolo di amministratore di fatto della fallita, a fronte delle argomentazioni rese dalle pronunce di merito in relazione alle attività materiali da lui svolte – conclusione del contratto di affitto di ramo d’azienda con la B.C. s.r.l.; dichiarazioni rese dal creditore R.G.S. s.a.s. in merito alla gestione esclusiva da parte del V.D. delle comunicazioni, dei pagamenti di fatture, delle modifiche e implementazioni delle capacità operative dei software e, in genere di tutte le attività utili alla migrazione dei dati, al trasferimento dei server e delle relative licenze oggetto del contratto di affitto – tutte indicative del ruolo gestorio svolto nella società fallita – , il ricorrente si è limitato a una sterile critica, priva dell’esposizione di dati a contrasto con il ragionamento elaborato nelle sentenze di merito.
3. Quanto al secondo motivo, la corte di appello ha ravvisato la prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. speciale, nella omessa ostensione agli organi fallimentari di libri e scritture contabili. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima Ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ravvisato nella mancata consegna agli organi della fallita dei libri e delle scritture, «in maniera incontestabile», la volontà del V.D. di impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita rendendo «impossibile l’individuazione dell’attivo presente», senza, tuttavia evidenziare indici rivelatori dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, quali l’irreperibilità dell’amministratore; il passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori e gli accertamenti bancari; le attività distrattive dei beni aziendali; il trafugamento dei beni sociali; l’indicazione di una sede dell’impresa rivelatasi fittizia; la mancata, collaborazione con la curatela.
4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano con riferimento a tutte le ipotesi delittuose contestate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.