Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21046 depositata il 11 maggio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO – LESIONI COLPOSE – VIOLAZIONE DELLE NORME SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO – PRESCRIZIONE
Fatto
1. Con sentenza 08/02/2016, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato, nei confronti dell’imputato M.R., la sentenza del Tribunale di Pesaro, sez. dist. di Fano, con la quale il predetto era stato condannato per una ipotesi di lesioni personali colpose con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore DL.A., nella qualità di capo reparto presso la ditta Mondolfo Ferro (fatto commesso in Mondolfo il 20/10/2008).
2. L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, deducendo cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla consulenza di parte, i cui esiti sarebbero stati disattesi dal Tribunale e, a fronte delle doglianze svolte con il gravame di merito, non valutati dal giudice d’appello, le dichiarazioni del consulente essendo ritenute dalla parte decisive, siccome idonee a disarticolare il ragionamento probatorio svolto in sentenza.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge relativamente al profilo della causalità della colpa, ritenendo erroneamente effettuato il giudizio sulla evitabilità dell’evento, la verifica dei giudici essendosi limitata alla sola sussistenza del nesso causale.
Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al comportamento tenuto dal lavoratore.
Con il quarto, ha dedotto violazione di legge con riferimento al profilo della cooperazione colposa, tenuto conto dell’assoluzione degli altri imputati.
Con il quinto, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla valutazione della colpa, la cui entità ritiene tale da giustificare la concessione delle generiche prevalenti sull’aggravante.
Diritto
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del ricorso, tenuto conto della data del commesso delitto (20/10/2008) e del titolo di reato in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.
2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che – nonostante la non manifesta infondatezza di quelli che riguardano il percorso argomentativo seguito dal giudice dell’impugnazione (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto d’impugnazione) – in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio “…l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l’esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione” (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (conf. sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep. 04/12/2013), Rv. 258169).
3. Nel caso all’esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso e della motivazione comunque rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale è stata ricostruita la posizione di garanzia riconosciuta in capo all’imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate. Cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
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