CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 216 depositata l’8 gennaio 2020, n. 216 – Nel reato di omesso versamento IVA, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che fornisca la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale