Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22013 depositata l’ 11 giugno 2025

Caduta dall’alto durante i lavori di riparazione sul tetto del capannone aziendale. La responsabilità del committente sussiste anche in assenza di un formale contratto di lavoro

Fatto

1. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 23 gennaio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno di condanna di A.A., nella qualità di titolare della ditta “Bancale”, committente dei lavori, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di B.B., commesso in B il 22 giugno 2015.

1.1.1 processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente. Dopo che A.A. aveva affidato a B.B. i lavori di riparazione/sostituzione delle lamiere di metallo posizionate come copertura del capannone della sua ditta, nel corso della esecuzione di tali lavori, una parte in plexiglass aveva ceduto e B.B. era caduto nella apertura venutasi a creare da un altezza di 6/7 metri, morendo sul colpo.

1.2. Nei confronti di A.A. sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e l’inosservanza delle norme prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare dell’art. 26 lett. a) e b) e dell’art. 148 D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81, per non aver previamente verificato la idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato, per non avergli fornito informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e per non avere verificato che la copertura fosse capace di sostenerne il peso corporeo.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato C.C. con proprio difensore, formulando un unico motivo con cu ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro fra A.A. e B.B. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe ritenuto pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro fra l’imputato e la vittima obliterando le censure mosse con i motivi di gravame. Dall’analisi del compendio probatorio non emergerebbe alcuna circostanza che possa legittimare siffatte conclusioni e tale da far desumere in capo a A.A. una posizione di garanzia rispetto alla vittima. A.A., prosegue il difensore, non aveva mai affidato a B.B. un lavoro tanto complesso e ne era riprova la sua assenza nel momento dell’arrivo nella ditta del lavoratore.

3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia Salvadori, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. In data 11 aprile 2024 il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Diritto

1. Il ricorso, incentrato sulla sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. La Corte di appello ha richiamato e riportato per esteso la motivazione della sentenza di primo grado nella quale si era dato atto che:

– in forza del principio di effettività, l’obbligo dell’approntamento delle misure di sicurezza non è necessariamente collegato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma inerisce a qualsiasi fattispecie di lavoro prestato anche a titolo di amicizia, per riconoscenza, o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo;

– l’istruttoria nel caso di specie aveva chiarito che l’imputato, titolare della ditta il Bancale, era solito affidare lavori occasionali alla vittima e, in relazione ai fatti oggetto del processo, lo aveva, appunto, incaricato di effettuare, anche per il tramite di altre persone, lavori sulla copertura del capannone di detta ditta;

– per effetto di tale incarico A.A., quale datore di lavoro e committente dell’opera, conformemente a quanto sancito dall’articolo 26 comma 1 lettera a) nn. 1 e 2 D.Lgs. n. 81/2008, avrebbe dovuto verificare se B.B., iscritto alla Camera di Commercio quale addetto alla riparazione di pallet in legno, avesse effettivamente competenze tecniche per eseguire il lavoro affidatogli; avrebbe dovuto fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui era destinato a operare e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione; avrebbe dovuto verificare, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, se la copertura avesse resistenza sufficiente per sostenere il peso di persone e materiali di impiego.

La Corte, in coerenza con tali assunti, ha ribadito che A.A., legato a B.B. da rapporto di amicizia ultraventennale, già in passato lo aveva incaricato di effettuare lavori all’interno della sua ditta e in occasione dell’infortunio mortale gli aveva affidato il compito di riparare, anche attraverso l’ausilio di altre persone, la copertura del capannone della sua ditta. Indi, la Corte ha confermato la sua responsabilità in ordine all’infortunio, ricollegandola alla posizione di garanzia da egli assunta in ragione del conferimento di tale incarico e alla inottemperanza degli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell’art. 26 e 148 D.Lgs. n. 81/2008.

3. La censura, a fronte di tale percorso argomentativo, appare manifestamente infondata e, per certi profili, inammissibile.

Incontestata la dinamica dell’infortunio, il ricorrente ha ribadito che B.B. non era legato a A.A. da un rapporto di lavoro e, ancora prima, ha contestato che sia stato A.A. a conferirgli l’incarico di effettuare i lavori di riparazione del tetto.

3.1. Sotto tale ultimo profilo, la censura deve ritenersi inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado, ripresa da quella di secondo grado, in cui si dà atto che era stato lo stesso imputato a riferire di avere incaricato B.B. di occuparsi del rifacimento della copertura del tetto, eventualmente anche tramite terze persone. In secondo luogo la censura è volta a sottoporre a questa Corte un’inammissibile diversa lettura delle risultanze processuali: deve, a tale B.B., ribadirsi che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione, se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Fez, 5. n. 48050 dei 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.1. Sotto il primo profilo, si osserva che il fondamento della responsabilità è stato ricollegato alla posizione di garanzia rivestita da A.A. nella qualità di committente di fatto dei lavori effettuati dalla vittima, nel corso dei quali si è verificato l’infortunio. Nel capo di imputazione gli si contesta di avere incaricato B.B. di salire sul tetto della sua ditta per riparare o sostituire alcune lamiere di metallo posizionate come copertura e gli addebiti di colpa ivi indicati sono, appunto, relativi, agli obblighi connessi alla qualifica di committente. In coerenza con la contestazione, le sentenze di merito hanno affermato la penale responsabilità di A.A. nella qualità di datore di lavoro/committente di fatto. Il motivo, nel contestare la configurabilità di un rapporto di lavoro in senso tecnico non tiene conto della risalente e costante giurisprudenza di legittimità secondo cui chi coinvolge, in un lavoro pericoloso, un’altra persona, in base a un rapporto non di lavoro subordinato, ma di amicizia e riconoscenza, è egualmente tenuto all’adozione di tutte le necessarie cautele antinfortunistiche e, in caso di omissione a cui consegua il decesso a seguito di infortunio della persona coinvolta, risponde di omicidio colposo (Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756; Sez. 4, n. 3273 del 08/02/1990, Rv. 183593 – 01).

Peraltro si deve ricordare che la definizione di lavoratore contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero “la persona che, indipendentemente dalla tipologia v. contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione” è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al “lavoratore subordinato” (art. 3, D.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994).

Gli stessi principi sono stati affermati anche con riferimento al rapporto di committenza. Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240 – 01; Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405; Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l’obbligo primario di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz’altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26. Ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep. 2017, Lentini, Rv. 269342). Alla posizione di garanzia in tal modo assunta è connesso anche, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.81/2008, l’obbligo di fornire ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.

3.2. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è coerente con i principi su indicati, sicché appare esente dalle censure formulate dal ricorrente.

4. All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili. Le conclusioni, infatti, si limitano alla richiesta di rigetto del ricorso e di condanna alle spese senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che sia stata esplicata, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese alle parti civili.

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