CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 22461 depositata il 16 giugno 2025
Sicurezza e salute dei lavoratori – Omicidio colposo – Coordinatore per la sicurezza – Colpa generica e specifica – Posizione di garanzia – Misure di prevenzione e protezione attuate – Rischi interferenziali
Fatto
1. A.A., tramite i difensori di fiducia avv. M.L. e A.G., propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 20809/2024, del 26/03/2024 (dep. il 28/05/2024) con la quale la Quarta sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, emessa in data 20/03/2023, con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. perché, in concorso con B.B., titolare della ditta di costruzioni “B.B. Costruzioni” e datore di lavoro di C.C., il A.A. quale coordinatore per la sicurezza, per colpa generica e per colpa specifica consistita nella violazione: per il B.B. degli artt.: 146 d.lgs. n. 81/2008, per omessa adozione delle precauzioni atte ad eliminare pericoli di cadute verso il vuoto dalle aperture presenti in cantiere; 122 D.Lgs. n. 81 del 2008, per omessa adozione di adeguate impalcature o opere provvisionali per le lavorazioni in quota; 108 d.lgs. n. 81/2008, per non aver assicurato la viabilità in sicurezza delle persone a causa della presenza di materiale che ostacolava la normale circolazione e di alcuni spazi vuoti lasciati nel solaio; 18.1, lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2008, per omessa richiesta ai lavoratori che operavano in quota di utilizzare idonee cinture di sicurezza, allo scopo di evitare eventuali cadute dall’alto; 36 D.Lgs. n. 81 del 2008, per omessa adeguata informazione ai lavoratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, per mancata adeguata formazione ai lavoratori in ordine ai rischi connessi allo svolgimento della propria mansione lavorativa; 17.1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 per omessa indicazione nel POS delle misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati; per il A.A. degli artt. 92.1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, per mancata verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento -cagionavano il decesso di C.C., il quale mentre svolgeva la propria attività lavorativa al primo piano del fabbricato in costruzione in C, via (…), cadeva nel vano scala, precipitando verso il basso da un’altezza di m. 6 circa, per poi terminare la propria caduta al piano interrato, così riportando lesioni personali consistite in “politrauma per caduta dall’alto con sfondamento cranico-occipitale”, in seguito alle quali sopraggiungeva il decesso, per “cedimento cardio-respiratorio a genesi centrale con scompenso multi-organico terminale” – in C il (…).
2. I difensori deducono, l’errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione là dove avrebbe ritenuto:
1) travisamento dei verbali in ordine alla mancanza di attivazione del A.A. ritenendo che l’assenza di protezione risaliva a giorni precedenti sulla scorta di verbali inconferenti e travisati;
2) l’omessa risposta al motivo n. 3 in punto configurazione della posizione di garanzia e omesso esame della memoria in data 19/01/2024;
3) omessa considerazione delle conclusioni del Procuratore generale, l’errore nell’enunciazione delle conclusioni del Procuratore generale;
4) errore di fatto sul mancato rilievo del rischio scivolamento.
Diritto
1. Rileva la Corte che ricorre l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. comma 2 proc. pen., per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione che dà luogo alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata.
L’errore di fatto deve essere individuato nell’errore percettivo dell’omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 19 gennaio 2024 e del collegato motivo di ricorso sub 3), omesso esame che, per le ragioni che si andranno ad esporre, comporta la revoca della sentenza e l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli con rinvio per nuovo esame.
L’omesso esame della memoria, idoneo ad integrare l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è soltanto quello che si sostanzia in una svista materiale, ossia una disattenzione di ordine percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, e che abbia il carattere della “decisività”.
Il rilevato errore percettivo emerge inequivocabilmente dalla stessa sentenza impugnata che, non solo, riporta le conclusioni del Procuratore generale in modo errato (il P.G. aveva chiesto l’annullamento con rinvio e non il rigetto del ricorso), errore percettivo questo che, tuttavia, non comporta la revoca della sentenza, ma non dà atto della presentazione della memoria difensiva, né risulta dalla motivazione della sentenza che la stessa sia stata esaminata e implicitamente disattesa.
Non ricorre l’errore percettivo con riguardo al punto 1, trattandosi di deduzione di vizio di travisamento della prova (verbali) non deducibile con il ricorso straordinario, al pari del punto 4, non ricorrendo un errore percettivo sul rischio di scivolamento con il quale censura la valutazione della Corte sul punto.
Così perimetrato l’errore di fatto che può dare luogo alla revoca della sentenza nel caso di omesso esame di un motivo, ritiene, il Collegio, che sussista il denunciato errore percettivo avente carattere di decisività.
2. Consegue la revoca della sentenza n. 20809/2024 pronunciata dalla Corte di cassazione in data 26/03/2024.
3. Dalla revoca della sentenza discende l’obbligo di procedere al giudizio rescissorio.
Sul punto è stato affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l’art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, l’esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.
Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice “correzione” di quella precedente, ma la sostituisce “in toto”. (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 – dep. 30/04/2002, B. P, Rv. 221282; Sez. U., 27 marzo 2002 n. 16104, D.L., non massimata).
4. Venendo al giudizio di merito, la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l’imputato, quale coordinatore per la sicurezza, in concorso con il titolare della ditta costruttrice, era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, per colpa generica e specifica consistita nella violazione degli artt. 146, 122, 18 comma 1 lett. f), 36, 37, 17 D.Lgs. n. 81/2008, e il solo A.A. di cui agli artt. 92 comma 1, lett. a) e 93 comma 2 d.lgs. n. 81/2008, per avere cagionato la morte di C.C. il quale mentre svolgeva la propria attività lavorativa al primo piano del fabbricato in costruzione cadeva nel vano scala precipitando verso il basso da un’altezza di 6 m riportando così lesioni in seguito alle quali sopraggiungeva il decesso.
Secondo i giudici di merito, la morte di C.C. era stata una diretta conseguenza del violento impatto al suolo in seguito alla caduta dal solaio del primo piano fuori terra al pavimento del piano seminterrato dell’edificio in costruzione in San Leucio di Caserta, v. dei (…) n. 5 che era risultato privo delle barriere di protezione per evitare la caduta dall’alto, circostanza che risultava assodata dai rilievi fotografici effettuati dagli ispettori del Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Caserta il giorno dei fatti che attestavano la presenza nel solaio del primo piano fuori terra di un’ampia apertura, un vano scala o ascensore, sprovvista di opere provvisionali di tipo collettivo.
B.B., titolare della B.B. Costruzioni, datore di lavoro del C.C., era stato ritenuto responsabile per l’omessa adozione di misure di prevenzione infortuni a tutela della salute degli operai, in particolare per non avere evitato che si concretizzasse il rischio altamente prevedibile di caduta dall’alto.
A.A. era stato nominato, dal committente D.D., coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori appaltati (CSE) e, sebbene, non sussistesse l’obbligo di designare un coordinatore della sicurezza stante l’assenza di rischi interferenziali per essere presente una sola impresa, non poteva escludersi la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008, per il controllo della corretta individuazione e predisposizione dei sistemi di protezione e di prevenzione infortuni nella configurazione complessiva del cantiere e rispetto al controllo della loro attuazione, con assunzione della figura di alter ego del committente, in virtù di una delega espressa a lui conferita da D.D. (cfr. pag. 13 e 16).
Di poi, proseguono i giudici del merito, il A.A. non rilevava il rischio di caduta dall’alto e non ordinava il ricorso a idonee misure di prevenzione infortuni, adottando clausole di stile con le quali attestava genericamente che i sistemi di prevenzione infortuni erano regolarmente aggiornati rispetto allo stato di avanzamento dei lavori e appena quattro giorni prima dell’infortunio mortale, nonostante l’assenza assoluta di parapetti o altre misure di sicurezza idonee a prevenire il rischio caduta, nel prevedere le prescrizioni per iscritto, rilevava che gli operai della B.B. Costruzioni erano impegnati nel completamento delle armature del secondo impalcato, attività preventiva al getto e che erano state allestite le opere provvisionali necessarie per allestimento progressivo del cantiere, raccomandando l’uso dei DPI.
Il A.A. aveva assunto una posizione di garanzia ed aveva individuato una fonte di pericolo nel lavoro in altezza (la caduta dall’alto) ed aveva previsto sistemi di sicurezza idonei ad ovviarvi: tuttavia, nonostante si recasse in cantiere con una frequenza congrua rispetto al ruolo, in quanto era presente quando era previsto lo svolgimento di lavorazioni pericolose e comunque nei momenti topici dell’avanzamento lavori (come si rileva dalla lettura dei verbali di sopralluogo),si limitava a svolgere un attività di controllo totalmente priva di sostanza, in quanto non rilevava di fronte ad evidenti e gravi rischi per i lavoratori l’inadeguatezza del POS e comunque non imponeva l’adozione di sistemi di prevenzione infortuni da lui stesso descritti nella citata relazione e di agevole individuazione.
5. Date queste premesse, il ricorrente, nella memoria difensiva sviluppava il motivo di ricorso sull’individuazione della posizione di garanzia, evidenziando come i profili di colpa di cui alle lett. a) e b) dell’art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008 dovevano essere esaminati tenuto conto dell’assenza di rischio interferenziale secondo gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l’area di rischio governata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori si individua in base all’area di intervento di tale garante, per come definita, ai sensi dell’allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal piano di sicurezza e coordinamento, che comprende, oltre ai rischi connessi all’area di cantiere e all’organizzazione di cantiere, anche i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell’attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all’interferenza fra le opere di più imprese.
6. In assenza, quale dato pacifico, del rischio interferenziale e considerato che i DPI erano sul furgone del B.B., la ricostruzione della posizione di garanzia, secondo la tesi sviluppata nella memoria, era errata in diritto in quanto contraria ai principi giurisprudenziali richiamati in quanto il rischio ricadeva nell’area di gestione del datore di lavoro.
In secondo luogo, non risultava essere stata contestata la violazione della lett. f) dell’art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, sicché anche sotto questo profilo l’individuazione del presupposto per l’affermazione della responsabilità non sarebbe stato correttamente individuato in quanto era mancata la verifica, nel caso concreto del momento di emersione della situazione di pericolo di cui il coordinatore avrebbe dovuto avvedersi al fine di esercitare i poteri di sospensione delle lavorazioni.
L’omessa valutazione della memoria difensiva ha determinato una mancata risposta su punti decisivi rispetto alla decisione impugnata della Corte di appello che, come si è visto supra, aveva individuato la posizione di garanzia nei termini descritti.
6. Le censure difensiva, il cui esame è stato omesso nella sentenza revocata, risultano fondate, essendo rimasto non chiarito nella sentenza impugnata, il profilo di colpa in capo al ricorrente, coordinatore della sicurezza nella specifica vicenda fattuale come ricostruita dai giudici del merito.
In particolare, non è stato chiarito se la posizione di garanzia sia correlata al rischio generico, al rischio specifico di cui all’art. 92 cit. e a quale profilo indicato nel medesimo articolo, tenuto conto che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro (Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 Rv. 247536 – 01) e che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest’ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92 (Sez. 4, n. 42845 del 04/10/2023 Rv. 285380 – 01).
7. Si tratta di profili di censura che non trovano risposta nella sentenza della Corte d’Appello di Napoli.
8. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Quarta sezione penale della Corte di cassazione n. 20809 del 26 marzo 2024 e, giudicando in sede rescissoria, annulla la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 marzo 2023, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio.