Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2257 depositata il 19 gennaio 2018 – Il datore di lavoro è responsabile per non aver indicato nel documento di valutazione dei rischi le misure di sicurezza da adottare in relazione all’accesso alla vasca dei liquami ed all’attività di produzione di svuotamento e pulizia di alcune pompe energia