CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 23840 depositata il 26 giugno 2025

Infortunio sul lavoro – Coordinatore per la sicurezza – Controllo e vigilanza – Posizione di garanzia – Piano di sicurezza e coordinamento – Misure preventive e protettive – Rischi interferenziali – Negligenza – Rigetto

Fatto

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 17 dicembre 2024, ha assolto A.A., nella qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. in danno di B.B., assunto dalla ditta T. con contratto di somministrazione interinale, commesso in Genova il 27 agosto 2020, per non aver commesso il fatto.

Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nella sentenza di merito nel modo seguente.

Nell’autorimessa sita in via (…), erano in corso lavori di impermeabilizzazione dei locali, previa eliminazione della pavimentazione esistente ad opera della società T. Sas; il giorno dell’infortunio dovevano essere eseguiti nel perimetro, a 7 cm da terra, dei fori in cui dovevano essere inseriti i ferri di armatura del cemento armato; per effettuare tale lavoro, l’operaio addetto, C.C., si serviva di un trapano elettrico e operava con l’ausilio del collega B.B.: questi, ad un certo punto, aveva perso la presa del trapano e il guanto della mano destra era rimasto impigliato nella punta; la vittima aveva così riportato lesioni consistite in “lussazione della interfalangea prossimale del II dito con dislocazione dorso-radiale della falange intermedia, subamputazione dell’apofisi ungueale del dito II con perdita di sostanza dei tessuti ossei limitrofi” guarite dopo 116 giorni.

Secondo l’accusa, l’infortunio doveva essere ascritto alla cooperazione colposa del datore di lavoro (giudicato separatamente) D.D. T., titolare della T. Sas, e di A.A., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. In particolare quali addebiti di colpa erano stati individuati:

-nei confronti di T. la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver adeguatamente valutato i rischi connessi alle condizioni e alle caratteristiche specifiche della lavorazione da svolgere- ovvero l’esecuzione di lavorazioni orizzontali- e cioè per non aver previsto in dettaglio nel piano operativo di sicurezza aziendale le specifiche misure preventive e protettive da adottare in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni di posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

– nei confronti di A.A. la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver previsto all’interno del piano di sicurezza e coordinamento per l’esecuzione le misure preventive e di sicurezza specifiche con riferimento alle perforazioni a ridotta distanza dal magrone con l’utilizzo di trapano per gli ancoraggi orizzontali.

I due, secondo l’accusa, avevano lasciato che fossero i lavoratori a decidere da soli le modalità di esecuzione della lavorazione suddetta, in assenza di indicazioni puntuali, sia nel piano operativo di sicurezza, sia nel piano di sicurezza e coordinamento.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 40, 590 cod. pen. in relazione all’art. 92 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 81/2008, 90 commi 4 e 5 del medesimo decreto.

Il Tribunale, nel ritenere che al momento dell’infortunio l’imputato fosse solo direttore dei lavori e progettista architettonico e nel rilevare che nel cantiere fosse operativa una sola ditta, non ha tenuto conto che già a far data dal 15 giugno 2020 A.A. aveva redatto e sottoscritto il piano di sicurezza e coordinamento nel quale era previsto l’intervento di più ditte esecutrici ed in particolare di quattro ditte e che nessun rilievo assume la circostanza che le ditte dovessero intervenire in tempi diversi.

L’assunto per cui, in senso tecnico giuridico, la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sorge solo nel momento in cui nel cantiere sono in concreto operative in compresenza più imprese è in contrasto con la stessa formulazione letterale dell’articolo 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, il quale al contrario dispone che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione.

Erra ulteriormente il Tribunale- prosegue il ricorrente- nel momento in cui richiama l’assenza di rischi interferenziali sempre sul presupposto fattuale che nel cantiere stesse operando una sola ditta. Il rischio interferenziale e la correlativa vigilanza non fanno parte del perimetro dell’imputazione, esclusivamente incentrata sullo omesso rilievo da parte di A.A. della carenza contenutistica del piano di sicurezza e sul non avere egli sopperito alla carenza previsionale del piano operativo di sicurezza nella predisposizione del documento di sua specifica competenza.

Laddove il garante sia a priori inottemperante agli obblighi di controllo sulla completezza e idoneità contenutistica dei documenti di sicurezza previsti dalla legge e sia, altresì, inosservante dell’ulteriore obbligo giuridico di sopperire alle eventuali lacune degli stessi, non residua spazio alcuno per evocare il concetto della vigilanza sulle lavorazioni, che in tanto può essere preso in considerazione, in quanto, a monte, sia stata accertato che il garante abbia adempiuto al proprio dovere sostanziale di valutazione da collocarsi in una fase antecedente all’inizio concreto delle lavorazioni.

In altri termini il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non può vigilare sull’ osservanza di procedure e disposizioni che non sono mai state date prima, né dal datore di lavoro, né da lui stesso in via surrogatoria.

Infine, osserva il ricorrente, il nesso di casualità materiale è stato validamente riconosciuto dallo stesso giudicante come dimostrato dalla formula assolutoria adottata.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto A.E., ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria con cui, in replica alle considerazioni del Procuratore Generale, ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.

Diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2.Il Tribunale, pur avendo dato atto in premessa che l’istruttoria non aveva chiarito la dinamica dell’infortunio ed in particolare se il compito di B.B. fosse effettivamente quello di tenere il trapano insieme al collega, ha, tuttavia, fondato la pronuncia assolutoria sulla non configurabilità in capo al A.A. della posizione di garanzia cui riconnettere gli obblighi asseritamente omessi nel caso in esame. In particolare, secondo il Tribunale, A.A. non poteva essere ritenuto responsabile dell’infortunio, in quanto la nomina del Coordinatore si pone come necessaria e doverosa solo “nel momento dell’ingresso nel cantiere e nelle lavorazioni di un ulteriore soggetto rispetto a quello originario”: il ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – rileva il giudice- è necessario solo per la precisa e dettagliata individuazione delle procedure da rispettare e seguire in caso di specifiche lavorazioni che presentino un rischio interferenziale, sicché deve intervenire solo allorché vi siano più imprese che effettivamente operino nelle lavorazioni di cantiere. A.A. al momento dell’infortunio non rivestiva alcuna posizione di garanzia, in quanto a quella data operava in cantiere una sola impresa.

Peraltro, nel caso in esame non era stato acquisito in atti il contratto di conferimento incarico e accettazione di A.A. quale coordinatore in fase esecutiva.

3. Il motivo di ricorso è infondato, pur dovendosi rettificare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale.

3.1.L’assunto del giudice per cui A.A. non aveva ancora assunto la posizione di garanzia collegata al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in quanto alla data dell’infortunio operava in cantiere una sola ditta, è in contrasto con il dettato normativo e con la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità a proposito degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase esecutiva.

In proposito si deve osservare che ai sensi dell’art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.

Si tratta di una figura professionale designata anteriormente all’affidamento dei lavori e a seguito della mera previsione, già a livello contrattuale, di una pluralità di imprese, anche in maniera non contemporanea sotto il profilo operativo. In tal senso questa Corte ha già avuto modo di precisare, in conformità peraltro del tenore letterale della disposizione su indicata, che l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione (Sez. 4 n. 4644 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275707 – 01).

Pacificamente nel caso di specie la nomina era stata effettuata da parte del datore di lavoro, tanto che in data anteriore all’infortunio, ovvero il 15 giugno 2020, A.A., nella qualità appunto di coordinatore in fase esecutiva aveva redatto il piano di sicurezza e coordinamento.

Indipendentemente dalla accettazione formale dell’incarico, egli attraverso la redazione del PSC aveva assunto in concreto la qualifica di coordinatore ed era stato investito dei relativi obblighi.

4. Il ricorso, invece, non coglie nel segno nell’affermare che l’infortunio si sarebbe verificato per la violazione degli obblighi di cui A.A. era investito in ragione della qualifica di coordinatore.

Quanto al contenuto della posizione di garanzia del coordinatore in fase esecutiva, soccorre la previsione di cui all’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il coordinatore, durante la realizzazione dell’opera:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

4.1. Con la sentenza Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, B., Rv. 269046 – 01 questa Corte ha compiutamente delineato i confini della funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Tale funzione – si è precisato- ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

Con tale pronuncia, anche attraverso il raffronto con la previgente disciplina dettata dall’art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, si è sostenuto che:

– il coordinatore in fase esecutiva ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”, consistenti:

a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori;

b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, ex multis, Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 – dep. 07/11/2013, L. e altri, Rv. 257167);

– il controllo da parte del coordinatore sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni che devono, tuttavia, comportare presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo.

Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli;

la linea di demarcazione tra il ruolo del coordinatore e quello del datore di lavoro esecutore si collega all’area di rischio da ciascuno gestita, che per il coordinatore si sostanzia nella c.d. alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) (così, ancora con riferimento alla vecchia disciplina, Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 – dep. 13/05/2010, C. e altro, Rv. 247536; nello stesso senso con riferimento alla nuova disciplina: Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016 – dep. 04/07/2016, B., Rv. 267735).

Il d.lgs. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l’opera del coordinatore per l’esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell’opera, dell’area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni – tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze – alle necessità della sicurezza dei lavoratori.

Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione.

L’area di rischio governata dal coordinatore è quella che attiene alla conformazione generale delle lavorazioni, secondo la elencazione dei contenuti minimi del PSC fatta dal legislatore.

L’articolazione delle aree di interesse del Piano è quadripartita: a) rischi connessi all’area di cantiere (punto 2.2.1.); rischi connessi all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); rischi connessi alle lavorazioni (punto 2.2.3.), nei quali sono compresi i rischi da interferenze.

Compito del coordinatore è, quindi, quello di prendere in considerazione le fonti di pericolo rappresentate dall’ambiente di lavoro, dal modo in cui sono organizzate le attività in esso, dalle procedure lavorative, e dalla convergenza in esso di più imprese.

4.2.Tali principi sono stati costantemente ripresi anche nella giurisprudenza successiva con cui si è ribadito che la funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, P., Rv. 281489; Sez. 4, n. 14179 del 10/12/2020, dep. 2021, C., Rv. 281014 – 01 con cui si è affermato che “l’area di rischio governata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori si individua in base all’area di intervento di tale garante, per come definita, ai sensi dell’allegato XV al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal piano di sicurezza e coordinamento, che comprende, oltre ai rischi connessi all’area di cantiere e all’organizzazione di cantiere, anche i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell’attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all’interferenza fra le opere di più imprese“).

4. Così perimetrato il contenuto della posizione di garanzia del coordinatore, deve rilevarsi come nel caso in esame l’addebito mosso a A.A. è quello di non aver “previsto in dettaglio… all’interno del piano di sicurezza per l’esecuzione ..le misure preventive e di sicurezza specifiche con riferimento alle perforazioni a ridotta distanza dal magrone (circa 7 cm) con utilizzo di trapano per gli ancoraggi orizzontali”, a fronte della riscontrata carenza del piano di sicurezza.

La previsione che secondo l’accusa sarebbe stata omessa, tuttavia, non attiene all’area di rischio che il coordinatore è tenuto a governare, ovvero alla organizzazione complessiva del cantiere e alla sequenza delle lavorazioni, secondo quanto indicato supra, bensì attiene al rischio specifico della lavorazione propria dell’impresa esecutrice, il cui governo è demandato al titolare di detta impresa.

L’assunto dell’accusa, in sede di formulazione della imputazione, e del ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza assolutoria, secondo cui A.A. avrebbe dovuto implementare il PSC con le previsioni mancanti nel POS, non tiene conto che anche il compito della verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore, previsto dall’art. 92 d.lgs. n. 81/2008 deve sempre essere collegato al contenuto della sua posizione di garanzia che, come detto, non deve essere esteso fino a ricomprendere gestione di rischi specifici inerenti alle modalità di esecuzione delle singole lavorazioni e prive di riflessi sul piano dell’organizzazione generale del cantiere.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso.