CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 23946 depositata il 5 giugno 2023
Ammenda – Omissione di verifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori – Opere di manutenzione edificio – Piano di sicurezza e di coordinamento – Configurabilità della causa di non punibilità – Esiguità del danno – Non abitualità del comportamento – Vizio di mancanza di motivazione – Annulamento e rinvio
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ivrea ha condannato (…) al pagamento di Euro 4500 di ammenda, per il reato di cui al d.lgs. 81/2008, art. 97, comma 1, per avere, nella qualità di datore di lavoro della ditta (…), omesso di verificare le condizioni di lavoro dei lavoratori nel corso dell’esecuzione di opere di manutenzione della facciata di un edificio residenziale affidati alla suddetta ditta e per aver violato le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare, mancavano i parapetti interni ai ponteggi e il cavo elettrico di alimentazione della pompa di lavaggio era attaccato alla linea elettrica del condominio.
2. L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis c.p., avendo il giudice omesso di prendere in considerazione l’esiguità del danno o del pericolo causato, posto che la condotta dell’imputato non ha cagionato alcun pregiudizio al bene protetto dalla norma; il giudice non ha inoltre considerato la non abitualità del comportamento, desumibile dal suo stato di incensuratezza, nè la tempestiva osservanza delle prescrizioni impartite, cui non era però seguito il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa in sede di discussione dibattimentale, posto che il giudice non ha preso in considerazione, neppure ai fini del trattamento sanzionatorio, il fatto che il ricorrente ha tempestivamente ottemperato alle prescrizioni.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice di merito fatto riferimento all’entità del pericolo scaturito dalla violazione della regola cautelare in contestazione, in quanto la mancanza di protezione interne nei ponteggi ha esposto la sicurezza dei lavoratori a grave rischio.
2. E’ fondata la censura formulata con il secondo motivo di ricorso. Dall’apparato motivazionale della sentenza non si evince, infatti, quale sia stato l’iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nell’apparato giustificativo della sentenza impugnata, sul punto in questione, non vi è infatti cenno alla tematica relativa all’adempimento delle prescrizioni, sebbene lo stesso giudice di merito abbia espressamente affermato che, dalle verifiche effettuate, era emerso che il ricorrente aveva adeguato il luogo di lavoro alle prescrizioni impartite in sede di sopralluogo e che già in data (…) il cantiere era cessato; inoltre, con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice ha anche affermato l’occasionalità del fatto, sicchè è illogica la motivazione nella parte in cui il giudice, in punto di concessione delle circostanze attenuanti, contraddittoriamente, ha dichiarato che non fossero emerse circostanze rilevanti, oltre allo stato di incensuratezza dell’imputato, senza nulla esprimere in ordine alla occasionalità della condotta e in ordine alla condotta riparativa posta in essere dal ricorrente. Sicchè, il giudice di merito non ha assolto all’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non avendo illustrato la ragione per la quale tali elementi rilevanti e favorevoli, rilevabili dagli atti e richiamati nella medesima sentenza, siano stati disattesi o superati (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, B. e altro, rv. 256172).
Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo – quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ivrea in diversa composizione.
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