Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 24365 depositata il 20 giugno 2024
bancarotta documentale – amministratore apparente
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di- Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Mantova, emessa in data 18/03/2019, che aveva condannato C.R. e V.C.S. a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione, il primo quale socio ed amministratore unico dal 04/10/2006 fino alla dichiarazione di fallimento, il secondo quale socio ed amministratore unico dal 20/04/2005 al 04/10/2006, della N.F. s.r.l., dichiarata fallita in data 21/06/2007.
2. In data 16/11/2023 C.R. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to M.M., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dato che il ricorrente è stato assolto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, posta in essere dai gestori di fatto della società, non avendo la Corte di merito adeguatamente valutato la condotta del C.R. che, pochi mesi dopo l’assunzione della carica e ben prima della dichiarazione di fallimento, aveva denunciato alla Guardia di Finanza le irregolarità nella gestione della società, non essendo sufficiente, in ogni caso, la mera assunzione della carica per l’affermazione della penale responsabilità, che richiede, invece, un rigoroso accertamento dell’elemento soggettivo in capo all’amministratore apparente.
3. In data 10/11/2023 V.C.S. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia to Giampiero Maffi, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
3.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 521, 522, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la contestazione riguarda il reato di concorso commissivo nei reati ascritti al ricorrente, mentre la sentenza impugnata fonda l’affermazione di penale responsabilità sull’omesso impedimento dell’evento, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.;
3.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 216, comma 1, n. 1 e 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) proc. pen., in quanto, nonostante la difesa avesse evidenziato l’insussistenza di elementi idonei a provare l’attività del ricorrente nella gestione della società, di fatto affidata allo Zamblera – come riportato in ricorso – la Corte di merito ha evidentemente travisato la portata delle dichiarazioni in riferimento agli indici sintomatici della gestione societaria, alla luce della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di C.R. è fondato, per le ragioni di seguito indicate, e va, pertanto, accolto.
Va rilevato che il C.R. era stato nominato amministratore unico dal 04/10/2006, contestualmente alla cessione delle quote effettuata in suo favore dal precedente amministratore, il coimputato V.C.S., avendo egli rivestito una funzione di mero prestanome, come già riconosciuto dal primo giudice, ed avendo anche presentato una denuncia alla Guardia di Finanza, nel gennaio 2007, allorquando si era accorto delle modalità di gestione della società da parte degli amministratori di fatto, come evidenziato dalla difesa.
La Corte di merito ha assolto il C.R. dalle condotte distrattive, ritenendolo estraneo alla vita della società, oltre che inconsapevole delle attività poste in essere dai reali gestori della stessa, ed ha confermato la condanna per la bancarotta documentale, ritenendo che egli avesse ricevuto solo parte della documentazione contabile e l’avesse poi consegnata a terze persone, estranee alla gestione, venendo meno anche all’obbligo di tenuta della contabilità e contribuendo, in tal modo, al nascondimento della pregressa attività della società; la circostanza che il C.R., dopo aver effettuato la denuncia presso la Guardia di Finanza avesse poi mantenuto il suo ruolo di amministratore per altri sei mesi, senza dismettere la carica, è stata ritenuta dalla Corte di merito circostanza inidonea a dimostrare “una vera dissociazione dagli intendimenti criminosi e dalla finalità del ruolo assunto.”
Dalla motivazione delle sentenze di meritò emerge palesemente come sia stata ritenuta sussistente, quindi, la fattispecie di bancarotta documentale a dolo specifico, atteso che ci si sofferma sulla integrale mancanza dei libri contabili.
Entrambe le sentenze di merito, quindi, hanno concordato sul fatto che il C.R. fosse un mero prestanome, il che, tuttavia, non costituisce elemento sufficiente ad integrare il dolo specifico della bancarotta documentale ascrittagli; in tal senso, infatti, la Corte di merito, pur avendo ricostruito la vicenda relativa alle scritture contabili, non si è affatto posta il problema di come conciliare, sotto l’aspetto della logica motivazionale, l’assoluzione del C.R. dalla condotta distrattiva – affermando che questi non avesse alcuna consapevolezza delle condotte distrattive poste in essere da altri – con la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, considerato che la sottrazione delle scritture contabili – come affermato dalla sentenza impugnata – era funzionale al nascondimento della pregressa attività economica.
La circostanza che il C.R. avesse ricevuto, con modalità anomale, parte della documentazione inerente la società di cui era divenuto amministratore solo formale, in seguito alla promessa di un compenso, e che non si fosse curato della esistenza dei libri contabili, a lui mai consegnati, rende palese il mancato rispetto degli obblighi di diligenza a cui è tenuto l’amministratore, ma non integra automaticamente il dolo specifico richiesto dalla fattispecie delittuosa; in tale contesto, inoltre, la Corte di merito ha anche considerato la denuncia del C.R., senza, peraltro, analizzarne il contenuto dettagliatamente, per poi concludere che il non essersi dimesso dalla carica avrebbe dimostrato la volontà di cooperare alla dissimulazione dei reali amministratori della fallita e del patrimonio della stessa, attività cui sarebbe funzionale anche la completa sparizione delle scritture contabili.
Tale motivazione confonde quello che potrebbe essere stato un atteggiamento di assoluta superficialità dell’imputato, mosso da un intento personale di guadagno – come emerso dalla motivazione della Corte di merito -, oltre che da un atteggiamento negligente in riferimento all’adempimento degli obblighi inerenti la tenuta della contabilità – di cui il C.R. si era evidentemente del tutto disinteressato, come affermato in sentenza – con il dolo specifico, che deve essere funzionale al pregiudizio per i creditori o all’ingiusto profitto che l’agente intende raggiungere, per sé o per terzi), e che costituisce, quindi, il fulcro dell’elemento soggettivo ( tra le altre: Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri Giampiero, Rv. 284677).
Come ciò si concili con le ragioni che hanno determinato l’assoluzione del ricorrente dalle condotte distrattive, al di là di una tautologica affermazione, quindi, non è stato logicamente argomentato dalla Corte di merito, che sembra sovrapporre l’accettazione della carica con i relativi doveri di vigilanza e controllo, discendenti dalla corrispondente posizione di garanzia, con la rappresentazione, da parte del soggetto, della situazione anti-doverosa, ossia la prefigurazione delle conseguenze della stessa; il giudice, quindi, deve fornire adeguata motivazione circa la possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, alla luce delle circostanze della specifica vicenda, della conoscenza, da parte del prestanome, dello stato delle scritture ovvero della loro preordinata omessa tenuta, in guisa tale da cagionare l’effetto di impedire la ricostruzione del movimento degli affari, nel caso della bancarotta “generica” o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare un danno al ceto creditorio o un ingiusto profitto a taluno.
2. Il ricorso di V.C.S. va dichiarato inammissibile.
2.1 – Quanto al primo motivo, va rilevato come, in realtà, la sentenza impugnata abbia evidenziato sia condotte di concorso attivo che di omesso controllo ascrivibili al V.C.S., in ogni caso va ricordato che, come più volte affermato da questa Corte regolatrice, non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in caso di decisione con cui l’imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell’amministratore di fatto, in applicazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l’azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, considerato che non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele Doriana, Rv. 283136; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri e altri, Rv. 252991; Sez. 5, n. 39329 del 20/09/2007, Gili, Rv. 238210).
2.2 – passando all’esame del secondo motivo, va sottolineato come la motivazione della Corte di merito sia assolutamente ineccepibile, laddove il ricorso – anche attraverso una non adeguata tecnica argomentativa, consistita nel riportare per
stralci le dichiarazioni dei testi – risulta del tutto versato in fatto, fornendo una diversa lettura delle stesse, al di là del menzionato travisamento delle prove.
In tal senso va data continuità all’orientamento ermeneutico secondo cui “In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o ‘travisamento della prova’) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di ‘fotografia’, neutra e a valutativa, del ‘significante’, ma non del ‘significato’, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.” (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370).
2.3 – Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di V.C.S. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.R. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso di V.C.S., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.