CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24915 depositata il 30 giugno 2021 – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)