CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24970 depositata il 2 settembre 2020
Reati tributari – Omesso versamento – Rilevanza penale – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – Rateizzazione del debito – Adempimento parzialmente all’obbligazione
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Milano, a seguito di gravame proposto da P.L., con sentenza del 17 aprile 2019 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 21 marzo 2018, applicando a P.L. il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e riduceva l’ammontare della confisca ordinata dal tribunale di Milano in euro 182.553,28. Confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso P.L. mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Prospetta, in particolare, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 bis cod. pen., per erronea osservazione della legge penale e per mancanza e contraddittorietà della motivazione, avendo la corte ritenuto superata in maniera non minima la soglia di punibilità per il reato per cui è condanna, in contraddizione con la corrispondente decisione del tribunale, e per non avere ulteriormente motivato sull’inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., omettendo ogni valutazione sulla modalità della condotta e sugli ulteriori elementi positivi risultanti in atti, tenuto conto dell’emergere di un unico episodio di omesso versamento, in ordine al quale il ricorrente aveva ottenuto la rateizzazione del debito tributario, adempiendo parzialmente all’obbligazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
1.1. Va innanzitutto precisato che non rileva ai fini del dedotto vizio di contraddittoprietà della motivazione una contrapposizione, come prospettato, tra la sentenza impugnata e quella di primo grado, in quanto il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l’una e l’altra affermazione della stessa sentenza impugnata per Cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e quelle della decisione di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984 (dep. 11/04/1985) Rv. 168637 – 01 Vasta).
1.2. Sussiste invece il vizio di carenza di motivazione e violazione di legge come dedotti, in quanto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. 5 n. 660 del 02/12/2019 (dep. 10/01/2020) Rv. 278555 – 01 P; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266590 – 01 Tushaj). Di tale principio la corte di appello non ha fatto applicazione, essendosi limitata a valutare l’applicabilità della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. esaminando soltanto il profilo del distacco dell’imposta non versata rispetto al valore soglia previsto per legge, così trascurando gli altri aspetti da valutare ed omettendo al riguardo ogni motivazione.
2. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano. E’ opportuno aggiungere che in sede di rinvio non potrà rilevare l’eventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all’accertamento dell’esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l’applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l’eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 – 01 Mazzoccoli; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Ud. (dep. 22/09/2015 ) Rv. 264796 – 01 Ferraiuolo).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano.
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