CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza  n. 25062 depositata il 1° luglio 2021 – Il lavoratore, pur non potendo ingerirsi nell’organizzazione aziendale, ha l’obbligo di rifiutarsi di operare in condizioni di estremo rischio per la sicurezza, con la conseguenza che l’accettazione del rischio connesso all’esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l’inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati