CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25934 depositata l’ 8 luglio 2021
Infortunio sul lavoro – Violazione di norme sulla prevenzione – Delitto di omicidio colposo – Carenza di areazione delle condizioni dei locali aziendali
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. La Corte d’appello di Napoli, in data 17 aprile 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale partenopeo, il 10 giugno 2015, aveva condannato A.E. per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a lui ascritto in relazione al decesso di A.C. avvenuto il 3 ottobre 2011 in Giugliano in Campania.
La vicenda per cui é processo si riferisce a un episodio verificatosi presso il fondo di proprietà della moglie dell’E. (ma che di fatto, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, era utilizzato dall’imputato) e, segnatamente, all’interno della cantina adibita a locale per la vinificazione. L’E., che era datore di lavoro del C. in quanto titolare della ditta I. S.r.l. (impresa edile), avrebbe affidato allo stesso C. l’attività vinificatoria, che il predetto espletava da tempo presso il fondo.
Il decesso, dovuto a ipossia, sarebbe stato cagionato secondo l’imputazione dalla ridotta quantità di ossigeno presente nella cantina, a sua volta causata dalla fermentazione del mosto; il C., entrato nel predetto locale, era deceduto in breve tempo.
La Corte di merito ha disatteso le doglianze rassegnate nell’atto d’appello, sia con riguardo alla richiesta di revoca della costituzione della parte civile, sia con riguardo al merito della vicenda e, segnatamente, alla posizione di garanzia dell’imputato a fronte di un’attività lavorativa eccentrica rispetto a quella oggetto del rapporto di lavoro intercorrente fra l’E. e la vittima; alla prospettazione difensiva di una gestione autonoma, da parte del C., dell’attività di vinificazione; all’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; alla derivazione causale dell’evento dalla scarsità di ossigeno.
2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso l’E., con atto articolato in cinque motivi di lagnanza.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge a proposito del rigetto dell’istanza di revoca della costituzione di parte civile, a fronte di azione civile separatamente proposta in sede propria, perfettamente sovrapponibile con quella proposta nel giudizio penale.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione di garanzia attribuita all’imputato.
Con il terzo motivo il deducente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al ruolo di autonomia del C. rispetto all’E. nella gestione dell’attività vinificatoria.
Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla carenza di areazione – ritenuta dai giudici di merito – delle condizioni dei locali in cui si svolgeva l’attività di vinificazione.
Con il quinto motivo si denunciano infine violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al decorso causale che portò al decesso del C.
3. Nelle more del procedimento, con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica certificata, il Comune di Aversa ha trasmesso documentazione attestante l’intervenuto decesso dell’E.. Ed invero, dall’estratto per riassunto dai registri degli atti di morte allegato alla predetta comunicazione e datato 18 maggio 2021, risulta che, in data 2 gennaio 2020, l’E. é deceduto in Aversa.
Per l’effetto, il reato contestato al medesimo si é estinto, ai sensi dell’art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. Sez. Unite, 25 ottobre 2000, n. 30, Poggi Longostrevi, rv. 217245; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 09/06/2010, rv 247790).
4. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio perché il reato é estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per morte dell’imputato.
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