Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26191 depositata il 3 luglio 2024 

delitti tributari – associazione a delinquere  – concorso di persone

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 15 gennaio 2014, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di G.P. con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria con riferimento ai delitti di accesso abusivo a sistema informatico e di turbata libertà degli incanti (capi 2 e 3) contestati all’indagato, ma ha confermato l’ordinanza genetica in ordine alla contestazione rivolta al G.P. di aver partecipato, con i fratelli S.B. e B.V., ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari di indebita compensazione in favore di persone fisiche e giuridiche, in cambio di compensi illeciti (capo 1).

2. L’avvocato S.M., nell’interesse del G.P., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.

Con un unico motivo, il difensore censura la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a delinquere contestato al capo 1).

Il difensore rileva che il Tribunale avrebbe ritenuto la partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere sulla base di generiche considerazioni relative ad un “meccanismo” finalizzato alle indebite compensazioni fiscali.

Il Tribunale, dopo aver contestato la natura indebita delle compensazioni fiscali operate da alcune società oggetto di accertamento (peraltro non contestate dal ricorrente), avrebbe, infatti, genericamente fatto riferimento ad un modus agendi replicabile in favore di una serie indeterminata di soggetti.

In tal modo, tuttavia, il Tribunale avrebbe ignorato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurazione del delitto di associazione a delinquere, richiede l’elemento obiettivo della stabile struttura organizzativa.

La presunta ricerca da parte degli indagati di canali di guadagno di dubbia liceità, inoltre, nella valutazione del Tribunale del riesame costituirebbe un ulteriore elemento di conferma del programma criminoso, ma il riferimento a tale elemento sarebbe illogico e inconferente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con unico motivo il difensore deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a delinquere contestato al capo 1) e, in particolare, sotto il profilo del requisito della associazione.

3. Il motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex plurimis: Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 – 01).

La predisposizione di un programma criminoso ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-01), potendo peraltro l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099); neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02).

Ciò che conta per l’integrazione della fattispecie associativa è, tuttavia, che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471) e, dunque, vi sia un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro e aa., Rv. 256054).

D’altra parte, nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01, fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell’autonomia dell’associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, né il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 (dep. 2019), Magnani, Rv. 274442 – 01; Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952 – 01).

4. Il Tribunale del riesame, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto, con riferimento all’associazione a delinquere contestata al capo 1), ha rilevato che “la tipologia dei reati-fine in esame – di “consistenza” essenzialmente documentale – richiede (unicamente) la creazione e implementazione di un sistema di know-how e di competenze tecniche, nonché l’individuazione di stabili e affidabili fonti di crediti inesistenti; tanto basta per costituire un apparato organizzativo-strutturale che, seppure non concretandosi in una dimensione materiale…appare, comunque, asservito, con caratteri di stabilità nel tempo, alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, qui in materia fiscale” (pag. 21 dell’ordinanza impugnata).

Il Tribunale ha, inoltre, precisato che, nell’associazione, i fratelli B.B. e C.C. intrattenevano rapporti con i soggetti economici ai quali fornivano i loro servizi e il A.A. si occupava degli aspetti più squisitamente tributaria; “si tratta dunque di un sistema organizzativo che – seppure di scarsa consistenza nella dimensione fisico-strutturale- può definirsi comunque tale, sommando e saldando esperienze relazionali e competenze professionali dispiegate per la commissione del programma delittuoso” (pag. 21 dell’ordinanza impugnata).

Nella valutazione del Tribunale, dunque, l’elemento dell’organizzazione dell’associazione a delinquere, deprivato di ogni connotazione materiale, si risolve nella mera reiterazione del medesimo reato commesso in via concorsuale, secondo un preciso expertise.

Tale motivazione, tuttavia, viola il disposto dell’art. 416 cod. pen., in quanto, rendendo evanescente l’elemento dell’organizzazione, annulla ogni distinzione tra concorso di persone nel reato continuato e condotta di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.