Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27123 depositata il 17 luglio 2026
reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – presupposto oggettivo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Ferrara, ritenuta la continuazione, condannava Omissis alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983, per aver omesso, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Omissis e dell’Associazione Omissis, il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e/o sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti per un importo superiore ad euro 10.000,00 per l’anno 2020 relativamente all’Associazione Omissis e per gli anni 2019 e 2020 relativamente all’Associazione Omissis disponendo le statuizioni civili.
Con sentenza del 13 novembre 2025, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto e disponendo le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna Omissis, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione del rapporto giuslavoristico instaurato tra i soggetti collaboratori nelle due Case di accoglienza e dimora per anziani e l’Associazione condotta dall’i
In sintesi, la difesa deduce che la presenza di organizzazione e la previsione di un compenso per il servizio prestato non erano elementi sufficienti per qualificare il rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza l’obbligo di corrispondere le ritenute previdenziali e assistenziali contestate come omesse.
Lamenta, in particolare, che, rispetto alle sette doglianze mosse con il primo motivo di appello, la Corte territoriale non si era confrontata con il riferimento all’espressione “volontari”, contenuta nelle s.i. rese da Omissis, e Omissis con la dedotta impossibilità di stabilire un rapporto logico-deduttivo tra la presenza di organizzazione e la qualifica di lavoro subordinato, con la testimonianza di Omissis, confermata da Omissis, nella quale viene spiegato il senso delle attività svolte nelle due Case di accoglienza, infine con la sentenza di assoluzione della stessa ricorrente n. 1158 del 2021, emessa dal Tribunale di Ferrara, in cui viene affermato che il rapporto non era riconducibile ad alcuna tipologia di lavoro subordinato a qualsiasi titolo, trattandosi di attività classificabile come attività volontaria.
Osserva ancora che gli argomenti posti a base della pronuncia di conferma della Corte territoriale presentano delle illogicità, per un verso, nel fatto che la titolarità di entrambe le Case di accoglienza non implicava un rapporto di direzione tipico del datore di lavoro, e, per altro verso, la Corte territoriale non si confronta con le dichiarazioni rese dalla responsabile dei volontari, Omissis, secondo cui i giorni e gli orari di lavoro venivano stabiliti tra i volontari della struttura, sulla base di una programmazione dei turni stilata dal referente
2.2 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione alla quantificazione dei contributi ritenuti omessi, con grave dubbio circa l’effettivo superamento della soglia di punibilità.
In sintesi, la difesa deduce che gli allegati dei verbali di constatazione dell’Ispettorato del Lavoro contengono solo il calcolo del salario che i volontari avrebbero dovuto ricevere applicando il contratto nazionale di lavoro, mentre l’unico atto di indagine che indica le somme è dato da una mail dell’INAIL in cui venivano indicate le somme poi riportate nel capo di imputazione.
Lamenta la difesa che, a fronte degli errori commessi dalla polizia giudiziaria ed evidenziati dall’appellante, vale a dire che le ore contate dagli accertatori erano presuntive, comprendevano anche quelle inerenti al patto di prova e che contraddicevano quanto riferito dai volontari, oltre a considerare anche l’intera notte come di servizio, la Corte di appello aveva offerto una sola ed illogica risposta, ovverosia che l’imputata non si era opposta agli avvisi di accertamento.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. omissis, difensore della parte civile I.N.P.S., con la quale si sostiene l’inammissibilità del primo motivo di appello poiché inteso ad ottenere la rilettura delle motivazioni poste a base della decisione della Corte di appello, sulla base di mere prospettazioni alternative, a fronte di doppia conforme valutazione dei giudici di merito, sottolineando che i dipendenti venivano retribuiti per la loro attività, che i concetti di patto di prova e di rimborsi erano incompatibili con una prestazione resa a titolo volontario, così come lo erano le numerose e-mail inviate ai dipendenti dimostrative, al di là di ogni dubbio, di un rapporto di lavoro subordinato. Quanto al secondo motivo, anche qui l’imputata elabora una inammissibile lettura alternativa delle prove acquisite, reiterando le medesime contestazioni già esaminate e rigettate dal Tribunale e fatte proprie dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale e che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
Tanto premesso, contrariamente a quanto a quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito hanno correttamente e logicamente ricostruito l’esistenza di rapporti di lavoro con i dipendenti, illustrando con ampia e diffusa motivazione le prove documentali e testimoniali acquisite in giudizio, segnatamente le mail in cui l’imputata impartiva disposizioni ed esercitava poteri disciplinari, i registri in cui erano riportati gli orari effettuati dai singoli operatori e le loro firme, con l’indicazione dell’attività svolta e degli eventuali problemi riscontrati, nonché le deposizioni testimoniali acquisite (v. pagina 4 e 5 della sentenza impugnata e, in sintesi, pagina 6 della sentenza di primo grado), in base alle quali gli operatori prestavano la loro attività secondo un calendario prestabilito, sotto la direzione dell’imputata, che provvedeva, entro il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello di riferimento a versare lo stipendio agli operatori su apposita carta Postepay.
In definitiva, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità e coerenti con le acquisizioni probatorie, intese nel loro significato reale e logicamente correlate, il giudizio compiuto nelle due conformi sentenze di merito, attraverso il quale è stata affermata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato degli operatori delle due strutture gestite dall’imputata, non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa e frammentaria del materiale istruttorio, operazione questa che non può ritenersi consentita in sede di legittimità, a fronte della disamina razionale ed esauriente compiuta dal Tribunale di Ferrara prima e dalla Corte di appello di Bologna poi.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1 In ordine alla individuazione dell’elemento costitutivo del contestato reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti), la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha infatti affermato che il reato non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609, in motivazione la Corte ha osservato che il riferimento letterale alle “ritenute operate” sulla retribuzione deve essere interpretato nel senso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al creditore); il reato è invece configurabile anche in ipotesi di pagamento in “nero” di tali retribuzioni, atteso che l’accordo contra legem per il pagamento in nero di tutta o parte della retribuzione non fa venire meno l’obbligo per il datore di lavoro posto nell’interesse collettivo dei lavoratori (Sez. 3, n. 12858 del 13/02/2003, Zambon, Rv. 224477).
Per cui, in buona sostanza, è “l’effettivo pagamento della retribuzione che fa sorgere l’obbligo di versare le ritenute; non è la materiale formazione delle ritenute a far sorgere l’obbligo di versarle: sicché non può avere alcun rilievo, per escludere il reato “de quo”, la circostanza che la retribuzione sia avvenuta, in tutto o in parte “fuori busta”, ovvero che le ritenute non siano state contabilizzate o, pur contabilizzate, siano state corrisposte direttamente al lavoratore sotto forma di integrazione retributiva” (Sez. 3, n. 2641 del 27/10/2005, dep. 2006, Mele, Rv. 233281).
2.2 Tanto premesso, i giudici di merito non hanno fatto buon governo di tali principi, poiché hanno ritenuto corretta la quantificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, calcolata sulla base degli orari di lavoro risultanti dai registri e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, secondo i parametri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (v. pagina 4 della sentenza di primo grado): il calcolo delle ritenute non versate è avvenuto, dunque, non sulla base delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sulla base di quelle loro spettanti e che avrebbero dovuto essere corrisposte in base ai contratti collettivi di lavoro, prescindendo dalla corresponsione in concreto di tali Diversamente, l’imponibile evaso a fini penali non può prescindere dall’entità delle retribuzioni effettivamente corrisposte sulle quali deve essere calcolata la parte trattenuta e non versata.
Sez. U, Silvestri, ha avuto modo di precisare sul punto che, mentre il mancato pagamento della retribuzione (o di parte di essa) costituisce un inadempimento civile, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è stata assimilato dal legislatore a una appropriazione indebita ed integra una fattispecie criminosa del tutto autonoma rispetto al primo comportamento che non può essere ricollegata in alcun modo allo stesso, né può essere utilizzata per sanzionarlo. Per altro verso, le Sezioni Unite hanno anche puntualizzato che il primo comportamento (il mancato pagamento della retribuzione) è solo apparentemente più grave del secondo (il mancato versamento delle ritenute), perchè non si presta a essere occultato, e in tempi assai brevi i lavoratori dovranno necessariamente prendere cognizione dell’inadempimento e potranno esperire i rimedi opportuni; il mancato versamento delle ritenute assicurative e previdenziali, invece, può rimanere celato anche per lunghi periodi e costituisce dunque una condotta insidiosa, capace di procurare al lavoratore danni assai gravi.
Né è logico sostenere, come fa la sentenza impugnata, che le verifiche della polizia giudiziaria erano confluite in due verbali di accertamento non contestati con le rituali impugnazioni, né tantomeno in sede penale, dal momento che, per un verso, il principio di non contestazione in sede amministrativo-tributaria non è esportabile in sede penale, e, per altro verso – giova ribadirlo -, occorre muovere dalle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti per poi determinare l’ammontare degli obblighi contributivi, verificando il superamento o meno della soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui, introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
In definitiva, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti; quindi, per affermare la responsabilità penale dell’imputata, devono essere previamente accertate, utilizzando a tal fine la documentazione acquisita e le testimonianze rese, le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori che avevano prestato la loro attività, per poi calcolare le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate, infine verificando il superamento o meno della soglia di punibilità di 10.000,00 euro annui.
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna che tenga conto di quanto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.