Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27210 depositata il 19 giugno 2019 – La delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato