Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28171 depositata il 27 giugno 2019
Dichiarazione fraudolenta – Incongruità dell’accantonamento del Tfm – Volume d’affari – Parametro – Sussiste
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 19 novembre 2018, il Tribunale di Salerno, per quanto qui rileva, ha respinto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il g.i.p. non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza, quantomeno con riguardo alla somma di €. 490.691,18 quale residuo profitto dei reati fiscali oggetto d’indagine, consistenti nell’aver fraudolentemente indicato, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi della C.T. S.r.l. presentate per gli anni da 2014 a 2016, al fine di evadere le relative imposte e con superamento delle soglie di rilevanza penale, elementi passivi fittizi per svariati milioni di Euro quali “Trattamento di fine mandato amministratore”.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c) e 109, comma 5, T.U.I.R., 3 e 4 d.lgs. 74 del 2000 censurandosi l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le somme accantonate oggetto di contestazione non fossero valutabili e che non vi fossero elementi da cui ricavare l’incongruità della loro consistenza, laddove un accantonamento per oltre 14 milioni di Euro in tre anni, a fronte di compensi annuali per l’amministratore di 27.000,00 Euro, era evidentemente incongruo rispetto ai criteri seguiti nella prassi professionale.
Sarebbe, inoltre, irragionevole l’affermazione secondo cui, a fronte di una posta contabile chiaramente falsa e finalizzata all’evasione dei redditi, si sarebbe dovuto accertare l’effettiva intenzione di effettuare accantonamenti per qualche importo per il trattamento di fine mandato dell’amministratore.
4. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c) e 105, comma 4, T.U.I.R., 3 e 4 d.lgs. 74 del 2000 nella parte in cui non si è ritenuto che la legittimità dell’accantonamento in questione richiede che l’importo della stessa sia indicato in un atto di data certa anteriore alla costituzione del rapporto, mentre l’ordinanza ha reputato sufficiente che il diritto all’indennità fosse stato indicato in un verbale di assemblea della società del 25 maggio 2011, senza peraltro valutare i fatti alla luce del meccanismo fraudolento oggetto di contestazione. Per altro verso, non basterebbe neppure la circostanza che nello statuto societario fosse indicata la possibilità di effettuare tali accantonamenti, trattandosi di mera eventualità e non essendone comunque indicato l’importo.
5. In data 21 marzo 2019 la difesa degli indagati G. e G.L. ha depositato una memoria con la quale argomenta l’inammissibilità o, quantomeno, l’infondatezza del ricorso.
6. Il ricorso è inammissibile e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.
Va premesso che, a fronte della contestazione di dichiarazione infedele formulata con riguardo agli accantonamenti plurimilionari effettuati dalla società in funzione della liquidazione del trattamento di fine mandato (TFM) all’amministratore, questi ha dichiarato di rinunciare a tale indennità quale accantonata nei bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016, sì che, a fronte di una conseguente sopravvenienza attiva per poco più di 17 milioni di Euro (quale indicata nella memoria difensiva), sono state corrisposte dalla società imposte per Euro 3.364.739,52. In tali limiti – impregiudicata, ovviamente, la sussistenza del fumus commissi delicti – il profitto del reato contestato è dunque in radice venuto meno con conseguente inapplicabilità della confisca e, ancor prima, del sequestro preventivo ad essa finalizzato, giusta un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (cfr. Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tornasi Canovo, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903), sul quale si è innestata la previsione introdotta all’art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 (al cui proposito cfr. Sez. 3, n. 6246 del 11/10/2018, dep. 2019, Budino Simone, Rv. 274856; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268383).
Ciò che è ancora in discussione è la possibilità di confisca – e del sequestro preventivo ad essa finalizzato – dell’ulteriore somma di Euro 490.691,18, che residuerebbe quale profitto illecito rispetto al maggiore importo degli accantonamenti per TFM rispetto a quelli oggetto di rinuncia e, quindi, di successiva imposizione fiscale. Al proposito, l’ordinanza impugnata, dopo aver rilevato che la previsione della liquidazione all’amministratore del TFM risultava da un atto di data certa (individuato nel verbale di assemblea dei soci del 25 maggio 2011), sì da soddisfare il requisito richiesto dalla legislazione fiscale, e che il compenso annuale erogato all’amministratore non era l’unico parametro utilizzabile per valutare la congruità del TFM (dovendo utilizzarsi anche quello del volume d’affari della società, che nella specie, rileva il Tribunale del riesame, era pari a trenta milioni di Euro, nonché quello della valutazione dell’attività effettivamente prestata dall’amministratore nella gestione dell’impresa, nel caso di specie ritenuta rilevante), ha ritenuto non provato che il residuo accantonamento per TFM possa ritenersi incongruo e possa dunque essere valorizzato quale elemento passivo fittizio, dichiarato in violazione dell’art. 109, comma 5, T.U.I.R., suscettibile d’essere considerato ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 3 d.lgs. 74 del 2000.
La motivazione sul soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale quanto all’accantonamento di un TFM nel più ridotto importo di cui questa sede si discute e sulla conseguente insussistenza di un residuo profitto derivante dal reato suscettibile di confisca è, pertanto, effettiva e non apparente, sicché, in forza dell’art. 325 cod. proc. pen., essendo il ricorso per cassazione ammissibile solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e a., Rv. 251616) ed essendo quindi deducibile soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), il giudice di legittimità non può procedere ad un più penetrante vaglio sulla motivazione addotta nel provvedimento impugnato quale quello prospettato dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.