CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29674 depositata il 21 giugno 2022 – Si configura il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.con la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte e si perfeziona e si consuma nel momento in cui il datore di lavoro indica nel flusso UNIEMENS mensile ed al superamento della soglia di punibilità indicata dall’art.316-ter, comma 2 che rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva