Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30530 depositata il 11 luglio 2019
Pene accessorie – Obbligatorietà – Durata pari alla pena principale – Sussiste
Massima
Le pene accessorie previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 74/2000 hanno carattere obbligatorio, sono sottratte a qualsiasi intervento discrezionale da parte del giudice e qualora temporanee, debbono esser determinate con durata eguale a quella della pena principale inflitta
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/6/2018, il Tribunale di Siracusa dichiarava D.A. colpevole dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 8 e 10 e lo condannava – previa unificazione delle fattispecie nel vincolo della continuazione – alla pena di due anni di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1: il Giudice non avrebbe applicato le pene accessorie previste per il caso di condanna per taluno dei delitti di cui al D.Lgs. in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, (Pene accessorie) stabilisce, al comma 1, che la condanna per taluno dei delitti previsti dallo stesso decreto importa:
a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..
Ancora, al comma 2, la stessa norma prevede che la condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dall’art. 2, comma 3, e art. 8, comma 3.
Queste pene accessorie hanno carattere obbligatorio (“La condanna…importa”) e sono sottratte – in punto di an – a qualsiasi intervento discrezionale da parte del giudice.
Ne consegue che la sentenza impugnata – che nulla ha disposto al riguardo, pur pervenendo a pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10 – deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione delle stesse pene ex art. 12, che vengono dunque applicate da questa Corte ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l); pene che, qualora temporanee, debbono esser determinate nella misura di due anni, ossia con durata eguale a quella della pena principale inflitta (tra le altre, Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, B, Rv. 262328; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 8041 del 23/1/2018, Carlessi, Rv. 272510).
Si dispone, inoltre, la pubblicazione della sentenza per estratto nel sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di quindici giorni, ai sensi dell’art. 36 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, commi 1 e 2, che applica, per la durata di anni due quanto a quelle temporanee, disponendo la pubblicazione della sentenza per estratto nel sito internet del Ministero della Giustizia per giorni quindici.
Motivazione semplificata.
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