Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30626 depositata il 3 agosto 2022
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2 del Dlgs. 74/2000 – motivazione sul requisito del periculum in mora – il ricorso avverso i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l’appello proposto da S.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società C.A.L. srl, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di € 1.455.933,04, sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo S.S. per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’avv. Vincenzo brio e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente che non consente di individuare il percorso argomentativo con riferimento alla posizione della C.A.L. srl, tenuto conto che la predetta società non figurava tra quelle annotate nel quaderno sequestrato a Portolano Maria ove, in ipotesi di accusa, venivano indicati i flussi in entrata e in uscita in favore della società compiacenti o beneficiarie dell’attività dell’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari. L’esistenza del fumus commissi delicti sarebbe stata argomentata sulla scorta di mere presunzioni prive di riscontri e il coinvolgimento della società del ricorrente sarebbe meramente presunto.
2.2 Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione sul periculum in mora. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di argomentare il periculum in mora che, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 39659 del 2021, deve sorreggere anche il sequestro emanato in funzione della confisca, ai sensi dell’art. 321 comma 2 cod.proc.pen. Il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alle ragioni dell’impossibilità di attendere il provvedimento che definisce il giudizio.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile – ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. – solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronia e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
Non appartiene al novero dei motivi deducibili in questa sede, il primo motivo di ricorso con cui si censura la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti.
Contrariamente all’assunto difensivo, l’ordinanza impugnata è sorretta da congrua e adeguata motivazione, per nulla apparente, laddove, a pag. 3, dà atto che l’attività di intercettazione telefonica aveva disvelato un sistema di cartiere, gestite da Portolano Maria che, attraverso la società Metallurgica Casertana srl, aveva emesso, negli anni 2014-2018, numerose fatture, tra cui due per l’acquisito di piastre di titanio in favore di C.A.L. srl che, a sua volta, aveva emesso bonifici a favore della cartiera a cui aveva fatto seguito prelievi di denaro contante e/o bonifici in uscita dalla medesima società cartiera, in un sistema artatamente confezionato e volto a far apparire esistenti i rapporti commerciali tra la cartiera e gli apparenti clienti.
L’ordinanza impugnata contiene una congrua motivazione in relazione all’imputazione provvisoria di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestata al ricorrente. Il motivo è anche affetto da genericità estrinseca là dove non si confronta con l’intera ratio decidendi limitandosi ad argomentare la carenza argomentativa e ricorrenza di mere presunzioni e non indizi.
5. A diversa conclusione si perviene con riguardo al secondo motivo di ricorso in cui si deduce l’omessa risposta sul motivo di appello che lamentava l’assenza di motivazione sul periculum in mora alla luce delle Sezioni Unite Ellade. Nella citata pronuncia le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell’art. 321 proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).
Secondo la citata pronuncia “se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato” (S.U. Ellade cit.).
Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un’esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Quanto all’onere di motivazione, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
6. Consegue che l’ordinanza impugnata, che ha omesso la motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, rapportata alla situazione concreta in scrutinio, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi sopra enunciati. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
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