Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30644 depositata il 6 luglio 2018 – Il titolare della gestione dell’esercizio pubblico è titolare dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica