CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32242 depositata il 26 agosto 2021 – Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e, pertanto, non contempla anche la condotta di semplice omessa tenuta delle scritture contabili, che è, invece, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997