CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32655 depositata il 2 settembre 2021 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate solo  apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, la quale si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.