CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33040 depositata il 25 novembre 2020
Omesso versamento delle ritenute previdenziali – Prova della corresponsione delle retribuzioni – Modelli DM10
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato, alla pena di giustizia, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463 del 1983, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate a dicembre 2007, da gennaio a maggio 2008 e da luglio a dicembre 2008.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato. Sostiene il ricorrente che la prova della corresponsione delle retribuzioni non potrebbe essere fondata unicamente sui modelli DM10, in quanto in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ad opera del d.lgs n. 115 del 2015 (ndr Legge n. 115 del 2015), per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione del mod. 770.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che, in risposta al motivo di appello, ha ritenuto provata la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori sulla scorta delle produzioni documentale dei Modelli DM/10 e delle attestazioni delle denunce contributive provenienti dal direttore della sede Inps, fondate sulle risultanze dei citati Modelli DM/10, e l’ha correttamente argomentata.
La Corte d’appello si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme» (tra le molte, Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).
Si è osservato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i Modelli DM/10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272).
5. Le due fattispecie criminose posto a confronto dal ricorrente sono sostanzialmente diverse, sia per oggetto che per condotta che per struttura (in un caso l’omissione concerne somme destinate a confluire nella fiscalità generale, nell’altro caso si tratta di somme che hanno una specifica finalità essendo destinate ad alimentare il sistema assistenziale e previdenziale; in un caso il reato è semplicemente omissivo, perfezionandosi col mero omesso versamento di quanto trattenuto a titolo di contribuzione previdenziale od assistenziale sulle retribuzioni versate ai lavoratori dipendenti, nell’altro caso ha una struttura complessa, in parte omissiva in parte commissiva, dovendo la somma di cui al versamento omesso risultare dalla certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta ai sostituiti; in una caso è prevista la possibilità di sanare, entro tre mesi dalla ricezione dell’accertamento amministrativo della omissione, quest’ultima, escludendo la punibilità della pregressa condotta, nell’altro caso tale facoltà non è concessa) sicché la istituzione di un rapporto di valida comparazione fra le due fattispecie, rilevante ai fini della segnalazione di eventuali disparità di trattamento costituzionalmente illegittime nelle rispettive discipline normative, appare assai ardua.
6. Tuttavia, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
In conseguenza della entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, applicandosi, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (art. 3, comma 6).
Secondo quanto dispone l’art. 8, comma 1, le disposizioni del d.lgs. n. 8 del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
In tal caso il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento con la formula <<perché il fatto non è previsto dalla legge come reato>> e dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del decreto (06/02/2016; art. 9).
Nel caso di specie, l’importo dei versamenti omessi è inferiore, negli anni 2007 e 2008, alla nuova soglia di punibilità tenuto conto, quanto al criterio di calcolo dell’annualità, di quanto stabilito da S.U., n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163, secondo cui l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso. L’omissione ammonta a € 9.280,00 per il periodo
dicembre 2007- novembre 2008, l’omissione di dicembre 2008 ammonta a euro 921,00.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Poiché i termini di prescrizione sono maturati a partire da 16/04/2018, dunque successivamente al febbraio 2016, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla competente sede provinciale dell’INPS di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Direzione provinciale INPS di Bergamo.
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