Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33626 depositata il 12 settembre 2022
concorso in reato dell’amministratore di fatto – precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 novembre 2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza dell’Il dicembre 2018 del Tribunale di Pesaro, in forza della quale R.C., nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. C.A. (capo B in relazione alle fatture emesse da B.) nonché di amministratore di fatto della s.r.l. Migliarini Store Pescara (capo G limitatamente alle fatture ivi emesse da B.), era stato condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione, uniti i reati dal vincolo della continuazione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo motivo, quanto al capo B e deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva in realtà superato il dato incontrovertibile che non erano stati esaminati tutti i punti vendita della società, al fine di giungere alla conclusione dell’inesistenza del materiale oggetto delle fatture in contestazione. Né poteva utilizzarsi al riguardo il criterio presuntivo secondo cui, verificata la mancanza del materiale di arredo in quattro punti di vendita, ciò doveva valere anche per gli altri tre.
Parimenti, quanto alle dichiarazioni del trasportatore, egli era responsabile della verifica di quanto trasportato, e l’affermazione della sentenza, circa un possibile storno delle merci a prescindere dalle dichiarazioni del soggetto, costituiva affermazione apodittica.
In ogni caso la sentenza non aveva risposto agli ulteriori profili di censura, che facevano ricorso a norme d’esperienza del settore al fine di criticare la prima decisione, ma che erano stati ignorati dal Giudice dell’appello.
2.2 Col secondo motivo, quanto al capo G di imputazione, secondo il ricorrente la sentenza aveva operato un’inversione dell’onere probatorio, tenuto conto della regolarità contabile dei documenti e della presenza dei requisiti di legge nelle fatture in contestazione 5915 e n. 6603, quanto a studi di fattibilità e di consulenza commerciale. In relazione invece alle due ulteriori fatture n. 5923 e n. 6604, relativamente alla fornitura di arredi, era stata ignorata la circostanza, sebbene evidenziata, che solamente uno dei punti vendita era stato oggetto di ispezione.
Oltre a ciò, era stato contestato che l’amministratore di fatto doveva considerarsi -responsabile della presentazione delle dichiarazioni fiscali, ed in proposito il contributo dell’amministratore di fatto era da ritenersi penalmente irrilevante.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’infondatezza del ricorso.
4. La difesa ha dimesso memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1 Osserva anzitutto la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.
Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).
5.2 Ciò posto, ed in relazione al primo motivo di censura, del tutto correttamente il Procuratore generale ha osservato che il ricorrente “piuttosto che lamentarsi di vizi della motivazione, si duole del giudizio di merito formulato dalla Corte di Sul punto, la Corte, con una deduzione logica dai fatti provati, che pare pienamente condivisibile, ha affermato l’inesistenza delle operazioni riportate nelle fatture, evidenziando come, in ben quattro punti vendita su sette, in occasione delle visite dalla polizia giudiziaria, non sia stato rinvenuto nessuno dei beni che sarebbero stati acquistati e, comunque, non è stata rinvenuta alcuna documentazione che attestasse lo smaltimento di questi beni”.
In proposito, invero, la sentenza impugnata ha inteso formulare – con un implicito ma non manifestamente illogico procedimento argomentativo – proprio una valutazione di natura indiziaria, più che presuntiva, altresì operando deduzioni logiche, laddove ha dato sì atto dei controlli avvenuti in quattro dei sette punti vendita della spa C.A., e dell’omesso controllo del punto vendita pescarese, il più grande dei sette; ma al contempo ha dato conto del mancato rinvenimento dei beni strumentali, in tesi forniti, a soli due anni dalla loro teorica installazione, nonché dell’apparente fornitura di beni oggettivamente incompatibili con le dimensioni delle sedi operative e del contestuale, identico ma più contenuto, approvvigionamento da parte di soggetto terzo rispetto alla B. (società apparentemente fornitrice, tra l’altro con la medesima sede legale in Roma rispetto alla C.A.). Del pari, quanto ai precedenti arredi, non vi erano tracce del loro smaltimento anche perché, secondo la stessa sentenza impugnata, le attrezzature utilizzate nei punti vendita già risalivano alle precedenti gestioni.
In tal senso non è stata operata alcuna indebita inversione probatoria, ma a fronte di dati oggettivi – neppure smentiti nella loro materialità – i Giudici del merito hanno concordemente concluso nel senso dell’affermazione di responsabilità, altresì valutando – con interpretazione parimenti insindacabile in questa sede di legittimità – la deposizione resa dal trasportatore Abbate nel corso delle indagini difensive.
A questo riguardo, sono invero precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
5.2.1 Il motivo è pertanto infondato.
5.3 Eguali considerazioni si impongono anche in relazione al secondo profilo di censura.
Parimenti, al di là della documentazione contabile, alcunché è stato significativamente rintracciato, né in relazione all’attività di consulenza che in ordine alla fornitura di beni (stante il rinvenimento di arredi e quant’altro riferibile a pregresse gestioni). Né la mancanza di chiarimenti da parte dell’imputato, ferme le svolte considerazioni in fatto, ha comportato egualmente indebite e anomale difformi distribuzioni dell’ordine probatorio.
5.3.1 In relazione infine alla responsabilità dell’odierno ricorrente quale amministratore di fatto, già la Corte territoriale ha ricordato che è configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 2 del lgs. n. 74 del 2000 di colui che – pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016, dep. 2017, Palmiero, Rv. 269650).
In proposito, la sentenza impugnata – senza specifiche doglianze – ha dato ampio conto (cfr. da pag. 7 a pag. 9) delle condotte dell’imputato e della sua gestione societaria, ed in definitiva del fatto che le decisioni operative della Migliarini Store s.r.l., nonché la stessa dinamica fiscale, risalivano al Concetti, cui in effetti faceva capo anche ogni richiesta durante la complessa attività di verifica amministrativa, che aveva dato spunto alla vicenda.
La censura va quindi disattesa anche sotto questo aspetto.
6. La manifesta infondatezza dell’impugnazione, che in parte non si confronta neppure appieno con l’iter argomentativo della decisione, non può che comportare l’inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).
6.1 Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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