Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34010 depositata il 15 settembre 2022
competenza territoriale dell’autorità giudiziaria per i reati fiscali – accertamento del fatto – reato va condotto senza avvalersi di inversioni dell’onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni fiscali
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11.2021 il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sez. Terza, in data 16.9.2021 di annullamento con rinvio dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame del sequestro preventivo, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Gip del Tribunale di Firenze che ha emesso il decreto di sequestro preventivo in data 15.2.2021 ai sensi dell’art. 321 cod.proc.pen. per essere competente il Gip del Tribunale di Prato.
Riepilogando in sintesi la vicenda processuale:
con l’ordinanza del 14 aprile 2021 il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame proposto da M.E.B., liquidatrice della R.P. s.p.a., e G.R., legale rappresentante della R.P. s.p.a., avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 15 febbraio 2021 di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma di Euro 128.000, sui beni della società, e per equivalente dei beni degli indagati.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati ex art. 81 cpv cod.pen. e 2 d.lgs. 74/2000, commessi dagli indagati in concorso tra loro nel 2016 e nel 2017, data di presentazione delle denunce dei redditi, per essersi avvalsi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, la S.C. ritenendo assorbente il primo motivo di ricorso, fondato sulla dedotta incompetenza del Gip del Tribunale di Firenze in favore di quello di Prato non avendo il Tribunale del riesame concretamente esaminato l’eccezione difensiva che si fondava, mediante il richiamo alla giurisprudenza, sulla questione della effettività della sede, annullava l’ordinanza impugnata e rinviava per nuovo giudizio al Tribunale dì Firenze competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
L’ordinanza oggi impugnata ha ritenuto sulla base dei principi espressi dalla Corte di cassazione ed alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, che la sede effettiva vada individuata in Calenzano, sede amministrativa ed operativa della società, dovendosi dare attuazione al principio secondo cui in caso di divergenza tra sede legale e sede effettiva prevale quest’ultima anche ai fini dell’individuazione del giudice competente.
Richiamando tuttavia il principio di cui all’art. 27 cod.proc. pen., dettato in tema di misure cautelari personali, ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato desunto sia dalla inesistenza soggettiva delle operazioni sia dalla consapevolezza in capo al contribuente di partecipare ad un’operazione fraudolenta al fine dell’esclusione da parte dell’amministrazione finanziaria del diritto alla detrazione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge per errata interpretazione e applicazione dell’art. 192 cod.proc.pen. circa la fittizietà della sede legale della società.
Assume che il Tribunale di Firenze non ha adeguatamente valutato i documenti offerti dal Pubblico Ministero (limitandosi a considerare quelli prodotti dalla difesa), peraltro tratti dall’archivio ufficiale della CC.I.AA. Assume che presso la sede legale ha sede anche un’altra società di famiglia, ovvero la R.P., e presso detta sede sono stati approvati i bilanci e si trova anche lo studio del Commercialista Dott. B.M. con studio in via P..
Con il secondo motivo deduce la errata interpretazione e applicazione della competenza con riferimento agli artt. 8 e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Assume che il principio della prevalenza della “effettività della sede” è stato elaborato con riferimento a contesti diversi sicché l’eccezione di incompetenza sollevata dagli imputati si configura come un’ipotesi di abuso delle facoltà processuali.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa degli imputati ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo, va rilevato in primis che la Corte di cassazione, cui sia stata denunciata la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., deve limitare il suo giudizio all’accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall’ art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
Peraltro in tema di reati tributari, appartiene all’accertamento del fatto – reato, da condurre secondo le regole proprie del diritto processuale penale e senza avvalersi di inversioni dell’onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni fiscali, l’individuazione del “domicilio fiscale”, che si identifica nel centro effettivo di direzione e di attività amministrativa dell’impresa, facendo riferimento ai criteri indicati dall’art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986 sulla “stabile organizzazione” o agli indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd. “casella postale” o “schermo”. (vedi Sez. 3, n. 41683 del 2.3.2018, Vitali, Rv. 274862).
2.2. Parimenti inammissibile é il secondo motivo.
Con l’ordinanza oggi impugnata, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, il Tribunale di Firenze era chiamato a delibare l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa degli indagati alla luce delle produzioni documentali dalle medesime offerte ed alla luce dei principi esposti dalla Corte di legittimità.
Ne deriva, pertanto, che il perimetro del giudizio rimesso in questa fase al Tribunale del riesame era tracciato dal principio secondo cui in materia di reati fiscali tenuto conto del disposto normativo di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, Di Leo, Rv.280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna e altri, Rv. 259783).
Alla luce di tale principio il Tribunale era appunto chiamato a la questione della effettività della sede, profilo che appunto nell’ordinanza originaria non era stato esaminato.
Orbene, a fronte del principio enucleato dalla Corte, la censura con cui parte ricorrente assume che detto criterio non si attaglia alla fattispecie in esame appare palesemente inammissibile in quanto non tiene conto che il giudice del rinvio ha l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato (Sez. 3., n. 46971 del 10.5.2018, PMT/Cusani, Rv. 274215).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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