CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36302 depositata il 6 ottobre 2021
Omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali – Rilevanza penale – Attenuanti generiche – Crisi economica – Esclusione
Ritenuto che
Con sentenza depositata il giorno 24 novembre 2020 la Corte di appello di Brescia, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) dell’imputazione per intervenuta prescrizione dello stesso, riformava parzialmente la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, il giorno 18 luglio 2019 aveva condannato P.E., in qualità di rappresentante legale della ditta “B.Q.”, alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed € 150 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti, rideterminando la pena definitivamente inflitta in complessivi in mesi 1 di reclusione ed € 120,00 dì multa e confermando nel resto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando la sentenza opposta nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo richiesto per integrare la fattispecie di reato contestata alla luce della situazione di dissesto della citata ditta “B.Q.”;
che con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che
Il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo, alla luce della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta manifestamente infondato; la Corte territoriale, motivando a riguardo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e, tenendo a mente che la crisi economica della B.Q. era iniziata antecedentemente ai fatti oggetto di contestazione, ha mostrato di far buon uso dei principi ermeneutici formatisi in seno a questa Corte di legittimità secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati all’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporterebbe l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Cassazione penale, Sezione Feriale, 11 agosto 2020 n. 23939);
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso la concessione delle stesse dando rilievo prevalente alla durata nel tempo dei comportamenti penalmente rilevanti nonché il precedente di bancarotta che grava sul prevenuto proprio in relazione al fallimento della ditta “B.Q.”;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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