Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 3641 depositata il 13 settembre 2022
sequestro preventivo – esistenza di ipoteche – reato di pericolo per cui il profitto del reato coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione e non già con il debito tributario evaso – oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Venezia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico ministero, così confermando il provvedimento del 18 ottobre 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, il quale aveva disatteso la richiesta di sequestro preventivo dei cespiti immobiliari della s.n.c. E. e dei conti correnti della s.r.l. Agenzia Universo, ovvero delle altre attività delle due società ovvero ancora, per equivalente, dei beni di Mario Baso e di E. Trevisiol, amministratore unico di Agenzia Universo l’uno e legale rappresentante di E. l’altra (nonché socia della stessa Agenzia Universo), indagati per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.
In particolare, il ricorrente, ritenuta l’esistenza del fumus (laddove l’ordinanza impugnata, in violazione di legge, aveva ritenuto l’ipotesi accusatoria di non immediata e incontroversa configurabilità), ha osservato che l’ipotesi costituiva fattispecie di pericolo e non di danno, l’oggetto giuridico del reato essendo la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, ed il profitto essendo ricollegabile al valore dei beni idonei a garantire la pretesa fiscale. In tal modo il conferimento dell’unico ramo di azienda dell’Agenzia Universo in altra società costituita ad hoc, quale la E., comportava una rilevante diminuzione della garanzia patrimoniale, rappresentata dall’immobile in tal modo conferito alla società cessionaria (ancorché le quote di quest’ultima fossero intestate alla Universo per oltre il 99%).
In tal senso non era risolutiva l’avvenuta iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia per la riscossione, non ritenendosi esclusa l’insufficienza della tutela in caso di fallimento della società conferitaria.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento del provvedimento.
4. E’ stata depositata memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
5.1 In relazione al motivo di censura azionato, vero è anzitutto che il fumus commissi delicti per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polofroni e altro, Rv. 272927).
5.1.1 A questo riguardo, è anzitutto nozione comune che l’oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077).
Lo stesso profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide così con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione e non già con il debito tributario evaso (cfr. Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tornasi Canovo, Rv. 265843) e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (tra le altre, Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019 Lascarache, Rv. 277251; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754).
Come è stato altresì correttamente osservato dal Procuratore generale, il delitto previsto dall’art. 11 cit. è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066).
Già la sottrazione in sé integra pertanto la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall’interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850), tant’è che non è neppure richiesta, ai fini dell’integrazione del reato, la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (cfr. Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, Ghiglia, Rv. 239971).
5.1.2 Ciò complessivamente posto, e tenuto altresì conto che l’operazione di conferimento è avvenuta all’interno di società facenti capo al medesimo nucleo familiare degli indagati, lo stesso Procuratore generale ha osservato che “la cessione del ramo d’azienda appare atto che conserva la sua idoneità a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, limitando la garanzia patrimoniale dei creditori della società cedente…. Questa operazione, infatti, nel bilancio della S.r.l., ha determinato la trasformazione di una immobilizzazione materiale (un bene immobile) in una immobilizzazione finanziaria (una quota di una S.n.c.), il cui valore non corrisponde necessariamente al valore del bene immobile ceduto (cioè, il suo prezzo di realizzo) e, comunque, è suscettibile di essere influenzato dal valore della S.n.c. su cui possono incidere perdite. In ogni caso, il bene immobile, all’esito della operazione, costituisce garanzia patrimoniale anche per i debitori della S.n.c. “.
5.1.3 In ogni caso, peraltro, il Tribunale ha affermato – invero contraddittoriamente – che la titolarità del cespite rimarrebbe in capo a Agenzia Universo r.l. sotto la differente forma della partecipazione sociale assolutamente maggioritaria alla neo costituita E. s.n.c.. Laddove, in effetti, identità di situazione giuridica non può esservi per definizione, a fronte di un titolo dominicale senz’altro diverso, ed invero non sussistendo proprio la possibilità di aggressione diretta del bene di cui la Agenzia Universo, debitrice fiscale, si è così spogliata.
5.1.4 Né, in questa sede cautelare, può condividersi il rilievo formulato nella memoria difensiva degli indagati, secondo cui vi sarebbero altri immobili nella disponibilità della società. A tacere di ogni altra considerazione, infatti, la richiamata esistenza di locazioni su detti beni e in favore di terza società appare in ogni caso limitarne il valore di eventuale realizzo, ed in proposito il rilievo dei ricorrenti si presenta pertanto del tutto generico.
Va osservato altresì, per quanto possa rilevare, che la società cessionaria del cespite ha già innescato contenzioso tributario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – comunque disatteso in primo grado – nei riguardi dell’azione recuperatoria (il che, soprattutto in sede cautelare, appare ribadire la sussistenza dell’ipotesi accusatoria quanto alla maggiore difficoltà, in ogni caso, di aggressione del debitore fiscale da parte dell’Amministrazione).
In definitiva, quindi, in tema di sequestro preventivo l’esistenza di ipoteche sui beni o di altre forme di garanzia non esclude la assoggettabilità a sequestro dei beni medesimi, trovando il diritto di sequela del creditore ipotecario o pignoratizio soddisfazione solo nella successiva fase processuale, relativa alla confisca ed alla esecuzione della stessa (Sez. 2, n. 22176 del 12/02/2014, Deutsche Bank Mutui s.p.a., Rv. 259573).
5.2 Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata {la quale, tra l’altro, ha disatteso l’appello dell’odierno ricorrente assumendo che l’ipotesi accusatoria non poteva ritenersi di immediata ed incontroversa configurabilità, così introducendo un requisito – di quasi certezza ictu oculi dell’ipotesi accusatoria – certamente non previsto ai fini cautelari), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p..
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