CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36421 depositata il 26 agosto 2019 – Per il reato di omesso versamento all’Inps delle ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti la punibilità non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, o, meglio, l’esigibilità della condotta, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta