CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36774 depositata il 11 ottobre 2021
Reati tributari – Omesso versamento di Iva all’importazione – Misura cautelare – Sequestro preventivo ai fini di confisca di beni dell’impresa – Gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione – Vendita all’asta dei beni sequestrati – Illegittimità – Revoca della vendita
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza pronunciata in data 3 marzo 2021 dal Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’appello cautelare, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art 322-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Genova in data 25 febbraio 2021 aveva rigettato l’istanza di revoca della vendita all’asta della nave F.B., di proprietà della società A.S. Itd, sottoposta a sequestro preventivo con decreto del 20 maggio 2010, a fini di confisca, per il reato di omesso versamento dell’IVA all’importazione che era stato ascritto nei confronti di B.F. L’accertamento del reato di cui sopra è oggetto di un separato processo penale, allo stato pendente dinanzi la Sezione Quarta di codesta Corte di cassazione a seguito della intervenuta declaratoria di prescrizione di tutti i reati contestati, solo limitatamente alla statuizione della confisca del natante.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la A.S. Limited, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tramite i propri procuratori speciali e difensori di fiducia Avv. A.V. e Avv. G.S. del Foro di Genova, i quali premettono che, dal momento dell’apposizione del vincolo cautelare, il G.I.P. del Tribunale di Genova aveva disposto che la nave, sotto il controllo e la gestione di un Commissario giudiziale, potesse continuare a svolgere attività stagionale di charter nelle acque del Mediterraneo; la situazione epidemiologica aveva portato a difficoltà di gestione finanziaria nel corso del 2020, con accumulazione di un consistente passivo per mancata esecuzione dei charter, tanto che l’amministratore giudiziario aveva richiesto alla Corte di appello di procedere alla vendita della nave. La società proprietaria del F.B. non aveva ricevuto alcuna notifica dell’attivazione di tale procedura, di qui l’attivazione della richiesta di revoca della disposta vendita e la successiva procedura di appello cautelare avverso il cui rigetto, conclusasi con l’ordinanza di inammissibilità per l’annullamento della quale i difensori articolano due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., e, in particolare, l’erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art 322-bis cod. proc. pen. e all’avvenuta abrogazione dell’art 264 cod. proc. pen. contenuta nel D.P.R. n. 115/2002. In particolare, si richiama la giurisprudenza di codesta Corte di Cassazione (Sez.6, n. 36054 del 17/09/2009) al fine di evidenziare come il provvedimento relativo alla vendita dei beni sequestrati soggiace alla disciplina generale dell’appello ex art 322-bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di straordinaria amministrazione che “inerisce direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene” e sussistendo altresì un interesse della parte intestataria del bene in sequestro ad impugnare. Invero, oggetto di sequestro nel caso di specie è un “bene produttivo” (trattasi di nave di ingente valore utilizzata per l’effettuazione di “charter” di natura turistica) e dunque l’interesse della parte ad impugnare la decisione di vendita non si limiterebbe agli aspetti patrimoniali della titolarità del bene, quanto piuttosto al valore funzionale ed economico dello stesso. La Corte territoriale avrebbe fatto cattivo impiego dei principi esposti da Codesta Corte di cassazione sul tema, in particolare del principio espresso da Sez. 3, n. 24815 del 15/06/2016, che relativamente alla gestione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ha distinto tra gli atti gestori spettanti al commissario giudiziale e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ce invece comportano una modifica del titolo cautelare e che, pertanto, possono essere oggetto di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. Di conseguenza la vendita di un bene in sequestro si qualifica come atto di straordinaria amministrazione ed è soggetto ad impugnazione e comunque, anche in caso di vendita nel frattempo avvenuta, permane l’interesse per la parte a chiederne la declaratoria di illegittimità.
L’ordinanza del Tribunale di Genova, di contro, avrebbe erroneamente concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto ad impugnare il provvedimento di sequestro della nave, a seguito della sua avvenuta vendita. Non sarebbero risolutive le sentenze delle Sezioni Unite citate nel provvedimento impugnato, che fanno entrambe riferimento a casi nei quali il bene infungibile era stato restituito al proprietario.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce, in subordine rispetto al primo motivo, la nullità dell’ordinanza impugnata, nonché della decisione assunta dal Collegio sull’eccezione della difesa circa la partecipazione del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Genova, per violazione di legge processuale (ec art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 51 cod. proc. pen.e 570 comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla competenza della Procura Generale della Repubblica nei giudizi di appello relative alle procedure incidentali. In particolare, si lamenta che il Tribunale di Genova, Sezione Riesame, disattendendo l’eccezione sollevata dalla difesa all’udienza del 3 marzo 2021, avrebbe erroneamente consentito l’intervento in tale udienza del P.M., che aveva esercitato l’azione penale nel giudizio di primo grado ed era stato applicato nel giudizio di merito in grado di appello in forza di provvedimento di applicazione del Procuratore Generale ex art 570, comma 3 cod. proc. pen. Orbene, suddetto provvedimento rivestirebbe carattere di eccezionalità e non potrebbe essere esteso ai giudizi incidentali quali quello derivante dall’appello ex art 322-bis cod. proc. pen. La richiesta di revoca della vendita all’asta aveva già ottenuto il parere favorevole motivato dell’Avvocato Generale presso la Corte d’Appello e quindi, anche per tale ragione, considerata la struttura gerarchica dell’ufficio inquirente, l’intervento del PM presso il Tribunale sarebbe del tutto illegittimo, considerato che l’ordinanza impugnata ha recepito proprio l’eccezione sollevata dallo stesso PM in relazione alla carenza di interesse della parte ricorrente.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di quanto dedotto, in via subordinata, con la seconda doglianza.
1.1. Deve essere ricordato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine all’operato ed ai poteri dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma quarto, cod. proc. pen. (così Sez.6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043 – 01). E’ stato così precisato che la disposizione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. non si applica per tutti i provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (in tal senso Sez.3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino e altro, Rv. 260381 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18777 del 18/12/2014, dep. 06/05/2015, P.M. in proc. Giacomozzi e altri, Rv. 263674 – 01); di contro, sono impugnabili ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa (così Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, P.N. in proc. Arena, Rv. 265375 – 01; Sez.3, n. 24815 del 05/04/2016, Romano e altro, RV.267196 – 01, Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 09/01/2018, Accordini e altro, Rv. 272295 – 01.)
1.2. In particolare è stata sottolineata l’impugnabilità, mediante appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., del provvedimento di vendita giudiziale dei beni sottoposti a sequestro preventivo (in tal senso, Sez.3, n. 42114 del 18/04/2019, Melandri, Rv. 277056 – 01, che ha precisato che il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre dalla data della effettiva conoscenza del provvedimento da parte del titolare del relativo diritto, non sussistendo un diritto dell’indagato alla comunicazione del provvedimento medesimo).
1.3. La giurisprudenza di legittimità considera attentamente la pretesa azionata da un terzo estraneo al reato di restituzione della cosa sottoposta a regime cautelare. Infatti la stessa giurisprudenza citata nel corpus motivazionale dell’ordinanza impugnata, per sostenere la carenza di legittimazione della società istante, attiene in verità a casi diversi da quello oggetto d’esame, casi nei quali la cosa in sequestro risultava essere stata già restituita al proprietario e pertanto, condivisibilmente, nessun residuo interesse all’impugnazione può essere ricercato in capo al terzo, già soddisfatto in ordine alla pretesa azionata con l’istanza originaria (in tal senso Sez.5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi e altri, non mass.; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 – 01).
2. Nel caso di specie, invece, il provvedimento con il quale era stata disposta la vendita della nave in sequestro preventivo era certamente atto idoneo a costituire una modifica essenziale del provvedimento stesso, a nulla valendo che il terzo proprietario possa poi rivalersi sul prezzo della aggiudicazione, in forza del trasferimento del vincolo dalla res al denaro ricavato della vendita (cfr. Sez.l, n. 17626 del 29/11/2012, dep. 17/04/2013, Natale e altri, non mass.).
3. Ritiene pertanto questo Collegio che la Corte territoriale abbia concluso erroneamente per la inammissibilità del gravame cautelare avanzato dalla società intestataria del F.B. sul presupposto della carenza di interesse alla restituzione della res oggetto di sequestro, a seguito della intervenuta vendita del natante. L’ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui non si conforma al principio di diritto come sopra indicato, in forza del quale l’atto di vendita di un bene sottoposto a sequestro, in quanto annoverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione, è suscettibile di essere sindacato in sede cautelare attraverso lo strumento di cui all’art 322-bis cod. proc. pen. (oltre alla giurisprudenza sopramenzionata, si vedano Sez. 3, n. 36064 del 07/07/2009, Iannotta, Rv. 244608 – 01, che ha precisato che il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., rientrando lo stesso tra le “ordinanze in materia di sequestro preventivo”; Sez.l, n. 4245 del 20/06/1997, Kostatis, Rv. 208333 – 01).
4. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di sequestro preventivo, il trasferimento del vincolo cautelare dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita di essa non esclude l’interesse della parte a impugnare la decisione di vendita, non potendosi ritenere né che l’interesse del proprietario sia limitato agli aspetti patrimoniali della titolarità sul bene in sequestro, né che la somma ricavata dalla vendita rispecchi comunque il valore economico o il valore funzionale del bene rispetto alle aspettative del privato che ne era proprietario“.
Permane, dunque, l’interesse del terzo proprietario a sindacare il provvedimento di vendita dei beni sequestrati, interesse che può essere fatto valere attraverso lo strumento dell’appello previsto dall’art. 322-bis cod. proc. pen.
Pertanto sussiste un interesse attuale e concreto della ricorrente all’impugnazione del provvedimento di rigetto della revoca dell’istanza di vendita attraverso il gravame cautelare di cui al 322-bis cod. proc. pen. e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame, affinché esamini nel merito l’appello proposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.