Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36807 depositata il 5 settembre 2023
bancarotta impropria da false comunicazioni sociali – bancarotta preferenziale
RITENUTO IN FATTO
1. G. e FF, rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Trani, sono stati giudicati per reati di concorso in bancarotta impropria attraverso false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, perché, nelle loro qualità di amministratori della X s.r.l. (dichiarata fallita il 9 gennaio 2012) avrebbero:
- distratto e occultato i cespiti annotati nella categoria attrezzatura varia per un valore di 734,08 euro;
- falsificato le scritture contabili obbligatorie procedendo a due rivalutazioni volontarie di immobili strumentali, così alterando la rappresentazione del compendio immobiliare dal 1995 al 2003;
- proceduto ad annotare un accollo di debiti per un valore di euro 5.574.616,92 in capo a NF , con conseguente riduzione dell’esposizione debitoria evidenziata nel bilancio;
- simulato una compravendita immobiliare al fine di compiere un’operazione di finanziamento per la transazione dei debiti del gruppo verso le banche;
- eseguito pagamenti in violazione della par condicio creditorum, privilegiando il pagamento dei debiti commerciali e bancari rispetto quelli vantati dall’Erario;
- aggravato il dissesto della società, consapevoli del grave stato di insolvenza, già rilevato delle cartelle esattoriali per euro 5.149.168,74;
- tenuto le scritture contabili in maniera Irregolare o incompleta (non risulterebbe la contabilità dal 1O gennaio 2011 al 9 gennaio 2012) e il libro degli inventari privo della sottoscrizione dei legali rappresentanti per ciascuno degli anni dal 1998 al 2010.
2. Celebrato il giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità di entrambi gli imputati per tutti I reati loro ascritti e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia.
3. La Corte d’appello, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo rado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli Imputati in relazione all’imputazione di bancarotta semplice, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione; rideterminava la pena inflitta per le residue imputazioni e le conseguenti sanzioni accessorie fallimentari; revocava, in ultimo, la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
4. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi d’impugnazione.
4.1 Il primo, formulato sotto il profilo dell’omessa assunzione di una prova decisiva e del relativo vizio di motivazione, attiene all’ipotesi di bancarotta distrattiva relativa ai beni annotati nella categoria attrezzatura varia e minuta. Deduce la difesa che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natura di pericolo del reato contestato e della evidenziata obsolescenza e scarso valore dei beni in oggetto. Circostanze che avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere che tali beni fossero stati ceduti alla nuova proprietaria (la X s.r.l.), nel 2003, unitamente agli immobili, in conseguenza della sopravvenuta cessazione di ogni attività.
4.2 Il secondo, formulato sotto profili dell’inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, attiene all’ipotesi di bancarotta preferenziale.
Sostiene la difesa che la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su una premessa fattuale errata: la ritenuta trasformazione dei crediti chirografari vantati dalle banche in crediti privilegiati. Un assunto che da un canto non terrebbe conto della circostanza per cui tutti I predetti crediti (asseritamente chirografari) erano garantiti da ipoteca (e, quindi, già privilegiati) e, dall’altro, che l’unico residuo debito erariale (per un importo di 900.000 euro a titolo di Iva non versata) doveva essere pagato dalla X s.r.l., in esecuzione di un pregresso accordo intervenuto con la X (tenuta al pagamento nel confronti della fallita dell’Importo predetto in dipendenza di una pregressa cessione), il cui inadempimento avrebbe poi determinato la risoluzione dell’accordo Intervenuto con la X e, con esso, della connessa rinuncia alla riscossione nei confronti di quest’ultima.
In ogni caso, il reato si sarebbe estinto per prescrizione, maturata antecedentemente alla sentenza di secondo grado.
4.3 Il terzo, formulato sotto Il profilo del vizio di motivazione, attiene all’ipotesi di bancarotta impropria da reato societario e, segnatamente, alle contestate rivalutazioni volontarie del valore contabile degli immobili.
Deduce la difesa che le predette rivalutazioni sarebbero state effettuate in applicazione del principio di cui all’articolo 2423 cod. civ. che, nella gerarchia delle fonti, assumerebbe preminenza rispetto i principi contabili richiamati dal consulente del Pubblico Ministero. L’accrescimento di valore dei beni, infatti, sarebbe stato giustificato da un lato dall’elevata svalutazione monetaria di quegli anni e dall’altro dall’incremento di valore determinato dall’evidenziato avviamento aziendale creato dalla X . La circostanza per cui l’effetto contabile dell’adeguamento di valore non avrebbe dovuto rilevare sul conto economico della società, ma imporre solo la creazione di un’apposita riserva di patrimonio netto, sarebbe essa stessa incoerente in quanto non darebbe conto che, anche a voler aderire a tale ricostruzione, la riserva creata sarebbe stata comunque disponibile e, quindi, utilizzabile ai fini della copertura delle perdite.
4.4 Il quarto è formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione ed attiene all’ulteriore condotta qualificata in termini di bancarotta impropria da reato societario di false comunicazioni sociali in relazione all’assunzione del debito sociale da parte di NF
Sostiene la difesa che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i creditori sociali, all’esito della predetta assunzione di debito da parte dell’accollante, non solo non avrebbero subito alcun pregiudizio, ma ne sarebbero stati avvantaggiati In ragione dell’aggiunta di un ulteriore debitore sicuramente solvibile. In ogni caso, il reato non potrebbe imputarsi anche a FF , che, al momento dei fatti, non aveva ancora assunto alcuna carica sociale.
4.5 Il quinto, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il giudizio di bilanciamento tra le diverse circostanze, asseritamente effettuato alla luce di una motivazione illogica e contraddittoria, che non darebbe conto della condotta riparatoria degli Imputati e dell’assenza di un effettivo pregiudizio subito dai creditori in conseguenza dei fatti in contestazione.
5. Il 13 giugno 2023, la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato
Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, ove l’atto distrattivo consista nell’occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni (che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita) può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini {Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385).
Ciò, evidentemente, trova il suo presupposto logico nell’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425). Accertamento che non è condizionato né da uno specifico onere di dimostrazione in capo al fallito, né dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa prevista dall’art. 2710 del codice civile. Corredo che, invece, deve essere valutato (quanto, appunto, al profilo dell’attendibilità) secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere offerta adeguata motivazione (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715).
In concreto, la Corte territoriale ha dato atto non solo che dall’analisi del compendio documentale non è emersa alcuna anomalia, ma anche che alcuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti in ordine alla sua attendibilità.
Cosicché, rilevato che da tali scritture emergeva la disponibilità dei predetti beni, in assenza di una specifica prova in ordine alla loro destinazione (coerente con le finalità di garanzia impresse al patrimonio societario), il mancato rinvenimento di tali beni è elemento sufficiente per dedurne la relativa distrazione.
2. Il secondo motivo di censura, afferente, per come si è detto, all’ipotesi di bancarotta preferenziale, è invece infondato.
È necessario premettere, per come evidenziato nella sentenza impugnata che, alla data del fallimento, la X non aveva più alcuna esposizione bancaria verso gli istituti di credito, tutti estinti in ragione di pregresse operazioni economiche.
Risultavano, Invece: debiti verso i fornitori, connessi alla erogazione dei servizi, per complessivi euro 78.203,132; debiti tributari nei confronti dell’Erario, per complessivi euro 942.423,50; debiti nei confronti degli Istituti previdenziali, per complessivi euro 40.001,15; debiti nei confronti di operai e altri dipendenti, per complessivi euro 51.463,68; altri debiti, per complessivi euro 79.400,95. Tutti non estinti.
Il debito IVA, come già evidenziato, atteneva al credito che la fallita vantava nei confronti della X , per l’importo di euro 900.000,00, sulla fattura emessa in occasione della vendita del compendio Immobiliare del 18 novembre 2003, alla cui riscossione essa ebbe a r nunciare In seguito alla stipula dell’accordo transattivo intercorso tra le parti in data 21 marzo 2006.
Sono fatti incontestati:
a) che il curatore effettuò formale richiesta di pagamento della predetta somma alla X S.r.l., senza ricevere alcun riscontro;
b) che, a seguito di accertamenti svolti Conservatoria dei Registri Immobiliari sul patrimonio immobiliare de)la società debitrice, al fine di valutare l’opportunità di intraprendere azioni legali, dirette al recupero del credito, emerse che essa era proprietaria di un immobile ( X ) iscritto nel bilancio per un valore superiore a euro 3,9 mln, ma gravato da due ipoteche legali iscritte rispettivamente a favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia
Alla luce di questi dati fattuali, si rimprovera agli imputati di aver privilegiato il pagamento dei debiti maturati nei confronti degli istituti di credito pretermettendo i pagamenti rivenienti da debiti da attività lavorativa, erariali e previdenziali, in violazione dell’ordine di preferenza previsto dalla legge e del conseguente privilegio riconosciuto ai crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) e ai crediti erariali e contributivi (art. 2778 cod. civ.).
A fronte di ciò, i ricorrenti si limitano a prospettare l’esistenza di una garanzia ipotecaria, l’esistenza di un obbligo altrui e la sopravvenuta estinzione del reato.
Ebbene, da un canto, la deduzione è relativa al solo debito erariale e non già a tutti gli altri crediti (privilegiati) evidenziati dalla Corte territoriale. Dall’altro, l’eventuale esistenza di una garanzia ipotecaria (peraltro solo evocata) non è, di per sé, circostanza rilevante idonea ad escludere la sussistenza del reato, atteso che il relativo diritto non si estende a tutto il patrimonio del debitore, ma è limitato al ricavato della liquidazione del bene ipotecato e per il limitato importo di tale valore. In ultimo, l’esistenza di un parallelo obbligo altrui non esclude la responsabilità (diretta) dell’originario debitore.
La censura è quindi infondata, ma tanto impone di rilevare la prescrizione maturata alla data dell’8 luglio 2019, tenuto della data del commesso reato (9 gennaio 2012), del termine di prescrizione massima (sette anni e sei mesi) e dei periodi di sospensione (cinque mesi e 28 giorni).
3. A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi con riferimento al terzo e al quarto motivo, afferenti a due diverse condotte (le rivalutazioni volontarie del valore di iscrizione di due immobili e la variazione contabile conseguente ad un accollo di debito da parte di NF ,), ent ambe contestate in termini di bancarotta Impropria da false comunicazioni sociali. Condotte che, In ipotesi accusatoria, avrebbero permesso di esporre, in bilancio, un attivo, un patrimonio netto ed un risultato economico di gran lunga superiori a quelli reali, occultando le effettive condizioni della società e consentendo la prosecuzione dell’attività sociale, così da cagionare o quantomeno aggravare il dissesto.
La difesa deduce: 1) che le rivalutazioni sarebbero state effettuate in applicazione del principio di cui all’articolo 2423 cod. clv. in ragione, da un lato, dell’elevata svalutazione monetaria di quegli anni, dall’altro dell’Incremento di valore determinato dall’evidenziato avviamento aziendale creato dalla X ; 2) l’accollo non solo non avrebbe creato nessun concreto pregiudizio ai creditori, ma, introducendo un ulteriore soggetto sul quale rivalersi in caso di inadempimento, li avrebbe avvantaggiati.
Entrambe le deduzioni sono infondate.
La prima condotta contestata attiene, per come si è detto, al valore attribuito in bilancio ad alcuni cespiti immobiliari, volontariamente rivalutato una prima volta nel dicembre 1995 (per un importo di 1,4 miliardi di lire) e una seconda volta nel dicembre 1996 (per un importo di 1,27 miliardi di lire), con un incremento percentuale di valore, rispetto a quello iniziale, del 76%.
Ciò considerato, è opportuno premettere che il bilancio, in sé, è un insieme di valori che, nel rispetto delle norme di legge, ha la funzione di informare gli interessati sia in ordine al risultato economico dell’esercizio, che alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Una fotografia “statica e dinamica” che ha lo scopo di orientare le determinazioni degli altri operatori del mercato (e, in quanto tale, è espressione della necessaria tutela dell’affidamento), degli stessi soci (ed in particolare per quelli di minoranza), per i quali è il solo strumento legale di informazione contabile sull’andamento degli affari sociali, e dei creditori sociali, quale strumento privilegiato per conoscere la consistenza del patrimonio della società, sola garanzia su cui essi possono fare affidamento.
Ebbene, com’è noto, il reato di false comunicazioni sociali, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, attesa la loro intrinseca opinabilità, è configurabile solo in presenza di criteri predeterminati e vincolanti ai quali il redattore deve attenersi. In questi casi, divenendo un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione sarà “falsa” ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa.
Ciò considerato, l’art. 2426 cod. civ., in un ottica di valutazione prudenziale dei cespiti patrimoniali, indica, per le immobilizzazioni, quale criterio di iscrizione in bilancio, il costo di acquisto o di produzione. Un valore che, essendo riferito a bene la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato In ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, ripartendo il costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
Il criterio, in quanto diretto ad assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte del soci e del terzi, è inderogabile, nel senso che non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione della legge (Cass. civ., Sez. 5, n. 11091 del 7 maggio 2008; principio OIC n. 16), tanto più nelle ipotesi in cui la gestione caratteristica sia in perdita (comunicazione Consob n. 92000699 del 7 febbraio 1992).
Il criterio trova il suo limite solo nelle ipotesi (“eccezionali”) in cui risulti incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta del dato Iscritto (art. 2423, comma 5, cod. civ.). In questi casi, la nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico. E gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato e, quindi, dopo aver dato atto della effettiva realizzazione degli utili (solo potenziali) iscritti con la riserva; o in via diretta (tramite la cessione del bene), o in via indiretta (in seguito al recupero graduale delle quote di ammortamento con i ricavi d’esercizio). Ragioni che, in realtà, in quanto finalizzate ad evitare una “falsa” rappresentazione del dato economico, giustificano non solo la non distrlbuibilità (in termini di eventuali utili realizzati), ma anche la non disponibilità della detta riserva (in termini, ad esempio, di copertura delle perdite registrate).
Ebbene l’eccezionalità dei casi richiamata dall’art. 2423 cod. civ. non va intesa nel suo significato di “unicità” o “sporadicità”, ossia nel senso che la deroga sarebbe impiegabile “una tantum” o sporadicamente secondo la discrezionalità degli amministratori, ma come “eccezionalità gestionale”, ossia quale esistenza di uno scenario operativo del tutto atipico o imprevedibile, ove l’applicazione ortodossa delle norme avrebbe l’effetto di fare travisare ai terzi la realtà fattuale.
La delimitazione rigorosa di tale limite rappresenta una profilo essenziale nell’economia generale della disciplina, in quanto da esso dipende la veridicità, la correttezza e la chiarezza delle informazioni riportate nel bilancio (sotto tale profilo} e, quindi, indirettamente, la tutela dei creditori e degli stessi soci.
Ebbene, la difesa deduce, sotto tale profilo, quali cause “eccezionali” che avrebbero Imposto la rivalutazione, l’accresciuto valore dell’immobile in dipendenza delle migliorie operate e della significativa inflazione di quel periodo. Ma tanto non solo è rimasto allo stato di mera allegazione, ma non rappresenta uno scenario “imprevedibile ed Imponderabile”, ma una delle tante evenienze tipiche della ordinaria aleatorietà del mercato, che, in quanto tale, non legittima alcuna deroga al criterio di valutazione indicato nell’art. 2426 del codice civile.
E tanto, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, dà conto della falsità del dato valutativo Indicato, oggettivamente Incoerente rispetto ai criteri (rigidi e predeterminati) indicati nell’art. 2426 del codice civile.
È appena il caso di rilevare come le sopravvenute modifiche normative che si sono succedute nel tempo (da ultimo la legge di bilancio 2023), pur incidendo sulla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, (autorizzandole in deroga al disposto di cui all’art. 2426 cod. civ.) non determinano in alcun modo una (pur prospettata) abolito criminis, non solo in quanto, comunque, non permettono una rivalutazione discrezionale ed indiscriminata, ma anche perché, modificando (parzialmente) i soli criteri di redazione del bilancio, non incidono su un elemento rilevante ai fini della descrizione del fatto. Essendo la falsità (del dato valutativo), per come si è detto, connessa alla coerenza della valutazione rispetto a criteri predeterminati e vincolanti ed essendo tali criteri funzionali ad assicurare, nell’interesse dei creditori e, in generale, dei terzi che entrano in contatto con l’imprenditore, una rappresentazione veritiera, corretta e trasparente del dato economico, ciò che rileva è la valutazione di congruità operata alla luce dei criteri di valutazione vigenti al momento della consumazione del fatto, non avendo inciso la modifica dell’elemento normativo (peraltro mediata, realizzata attraverso una diversa disciplina dei criteri ai quali ancorare la valutazione di congruità della valutazione) sull’originario disvalore penale del fatto.
Analoghe considerazioni possono essere offerte anche con riferimento alla seconda condotta contestata, relativa, per come si è detto, alla variazione contabile, riportata in bilancio, conseguente all’assunzione dei debiti sociali da parte di NF , a mezzo dì un negozio dì accollo. Un’operazione che, secondo la prospettazione accusatoria, essendo priva di efficacia liberatoria nei confronti della società fallita, avrebbe avuto l’unico effetto di “alleggerire” in bilancio l’esposizione debitoria verso le banche (da lire 6.290.679.086 al 31 dicembre 2000 a lire 61.507.915 al 31 dicembre 2001) e verso i fornitori (da lire 3.705.078.125 al 31 dicembre 2000 a lire 232.040.916 al 31 dicembre 2001) e permettere, così, la dismissione di tutti gli immobili strumentali di proprietà alla X , interamente partecipata dagli stessi F , avvenuta immediatamente dopo.
A fronte di ciò, la difesa si limita a prospettare l’assenza di un concreto pregiudizio subito dai creditori in dipendenza di tale accollo. Censura, questa, non solo eccentrica rispetto alle predette argomentazioni, ma anche manifestamente infondata, In quanto non tiene conto che Il reato contestato sanziona non già un pregiudizio patrimoniale direttamente ricollegato alla condotta di falsificazione, ma l’alterazione del dato informativo rappresentato nel bilancio. Circostanza (non direttamente censurata dalla difesa) chiaramente evidenziata dalla Corte territoriale (nel detto “alleggerimento” dell’esposizione debitoria) ed immediatamente riscontrata, nella sua efficacia decettiva, dalla successiva operazione di alienazione degli immobili.
Entrambe te censure sono, quindi, infondate. Ciononostante, la sentenza deve essere ugualmente annullata, ma sotto altro profilo.
Le due condotte di bancarotta, invero, alla luce della ricostruzione fattuale offerta dalla Corte territoriale, risultano essersi perfezionate in un momento antecedente all’assunzione della carica gestoria da parte di FF . Ma, nonostante ciò, quest’ultimo è stato condannato per le “residue imputazioni di bancarotta impropria realizzata attraverso false comunicazioni sociali” (successive al 28 luglio 2003). Condotte residue che non risultano in alcun modo indicate.
Si impone, quindi, sotto tale profilo e con riferimento alla sola posizione di FF , l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio.
La dichiarata prescrizione per entrambi gli imputati e l’annullamento (seppur nei limitati confini in precedenza indicati) in relazione alla posizione di FF , determina, in ragione del conseguente rinvio, l’assorbimento delle residue censure afferenti al trattamento sanzionatorio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata:
- senza rinvio, in relazione ad entrambi gli imputati e con riferimento alla condotta di bancarotta preferenziale, essendosi il reato estinto per prescrizione;
- limitatamente alla posizione di FF e in relazione alle sole “residue imputazioni di bancarotta impropria realizzate attraverso false comunicazioni sociali successive al 28.7.2003”, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio, alla quale deve essere rimessa anche la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati conseguente ai predetti annullamenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di bancarotta preferenziale ascritta ad entrambi i ricorrenti per essere il reato estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a FF e alle “residue imputazioni di bancarotta impropria realizzate attraverso false comunicazioni sociali successive al 28.7.2003” e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, cui rimette anche la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di FF e FG
Rigetta nel resto i ricorsi d entrambi gli imputati.