CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37847 depositata il 21 ottobre 2021 – Quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell’utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell’imputato, a fronte del contrario interesse di quest’ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta