Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38413 depositata il 9 agosto 2018
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza in data 29.11.2017 con cui la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da Angelo Berretta nei confronti della pronuncia resa dal Tribunale di Palermo in quanto tardivo, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:
1) la violazione di legge riferita all’art. 583 commi 1 e 2 c.p.p. atteso che avendo egli proposto appello a mezzo di lettera raccomandata occorreva far riferimento al fine di verificare il rispetto del termine di 15 giorni dalla data di pronuncia della sentenza ex art. 585 c.p.p., alla data di spedizione del plico, corrispondente al 18.5.2016, e non già a quella del suo arrivo in Cancelleria, il 20.5.2016, che era stata inopinatamente ritenuta la data di perfezionamento del ki„kAa deposito dell’atto di gravame peti tt provvedimento impugnato reso peraltro impropriamente nella forma della sentenza in luogo dell’ordinanza come previsto dall’art. 591 c.p.p.;
2) la manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte distrettuale affermato che l’atto di appello era stato depositato personalmente dall’imputato in Cancelleria in data 20.5.2016, laddove risultava dall’atto di appello e dalla busta recante il timbro postale che il medesimo era stato spedito con raccomandata postale in data 18.5.2016 e, dunque, tempestivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, dovendo essere esaminati congiuntamente entrambi i motivi di ricorso in quanto intrinsecamente connessi, è fondato.
Risulta dagli atti processuali cui questa Corte ha direttamente accesso in ragione della natura processuale delle doglianze svolte, che l’atto di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 3.5.2016 e redatta alla medesima udienza è pervenuta in data 20.5.2016 presso la Cancelleria dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a mezzo di raccomandata spedita dal difensore dell’imputato il 18.5.2016.
Premesso che il termine per proporre impugnazione avverso le sentenze pronunciate in udienza ai sensi dell’art. 544, primo comma c.p.p., è di 15 giorni decorrenti dalla data della stessa pronuncia e che ove la difesa si avvalga per la trasmissione dell’impugnativa del servizio postale occorre avere riguardo alla data di spedizione del plico come disposto dall’art. 583, secondo comma c.p.p., l’atto di appello deve ritenersi tempestivo in quanto spedito, come attestato dal timbro dell’ufficio postale figurante sulla busta allegata all’impugnativa, il giorno antecedente all’ultimo utile, ovverosia il 18.5.2016.
Dal momento che nella specie il termine per proporre appello avverso la sentenza impugnata decorreva, ai sensi dell’art. 585 comma 1 lett.a) e comma 2 lett.b) cod. proc. pen., dal 4.5.2016 e scadeva il 19.5.2016, la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnativa in quanto tardiva deve ritenersi illegittima. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo che dovrà provvedere alla celebrazione del secondo grado di giudizio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25306 depositata il 25 agosto 2023 - Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…