Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38896 depositata il 24 ottobre 2024

bancarotta fraudolente documentale – amministratore c.d. testa di legno

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5 aprile 2024, la Corte d’appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità reso dal G.u.p. del Tribunale della medesima città nei confronti di L.D. per il concorso nei reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale cd. specifica e bancarotta impropria, commessi in qualità di amministratore unico del Consorzio Europeo Multiservizi (a partire dal 2016), dichiarato fallito in data 29 gennaio 2021. Secondo l’editto accusatorio, l’imputato, in concorso con L.L., amministratore di fatto nonché dominus del proposito delittuoso, e altri soggetti giuridici aderenti in parte al fallito consorzio, distraeva l’attivo patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2017, e, segnatamente, immobilizzazioni materiali del valore di euro 37.000, crediti per fatture già emesse per un ammontare pari a euro 821.063, disponibilità liquide per euro 12.483. Per quel che ha riguardo al delitto di bancarotta documentale cd. specifica, è imputata la sottrazione di libri e documentazione contabile, comprensiva di fatture su cui si fondavano consistenti crediti, così da impedire il recupero di qualsivoglia utilità, pur a fronte della cospicua esposizione debitoria, e della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Infine, per quel che concerne la bancarotta impropria, si imputa al L.D. la condotta di aver contributo a cagionare lo stato di insolvenza e decozione, con dolo e per effetto di specifiche operazioni consistite nel provocare, sin dal momento della costituzione del consorzio, un debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria di quasi 4 milioni di euro.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, S.M., affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi degli ascritti reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L’esame del compendio probatorio in atti avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a condividere la tesi difensiva circa il ruolo, svolto dall’imputato, di mera “testa di legno”; in particolare, dalla comunicazione di reato proveniente dall’Agenzia delle entrate emergerebbe, da un lato, la centralità dell’amministratore di fatto nella gestione amministrativa e contabile del fallito Consorzio e, dall’altro, la marginalità assoluta degli altri soggetti coinvolti (tra i quali figura il ricorrente), definiti nei termini di persone privi di esperienza in campo imprenditoriale.

A riprova della marginalità del ruolo svolto dall’imputato, la difesa ricorda ulteriori dati emergenti dalla citata nota dell’Agenzia delle entrate, tra cui 1) la procura a operare conferita dal ricorrente a persona indicata dall’amministratore di fatto 2) l’assenza di prove circa la disponibilità, da parte del L.D., delle scritture contabili e tanto meno del bilancio di esercizio dell’anno 2018. Tutto ciò corrobora la tesi difensiva circa il ruolo di mero amministratore apparente rivestito dall’imputato.

A tal proposito, la difesa invoca la più recente giurisprudenza di questa Corte, che, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, esige, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’amministratore di diritto e al di là del puro dato formale di tale qualifica, la prova dell’effettività del ruolo svolto da quest’ultimo. Posta tale generale premessa, si osserva, più in particolare, come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato, anche con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che la carica di amministratore formale non sia di per sé sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, essendo bensì necessaria, a tal fine, la dimostrazione della consapevolezza dello stato delle scritture (con gradazioni diverse di tale consapevolezza, a seconda che si parli di dolo generico o specifico).

2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 27 Cost., atteso l’ingiustificato scostamento dal minimo edittale, previsto per i reati ascritti, nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, senza alcun riguardo .per i canoni di giudizio indicati nell’art. 133 cod. pen. e, in particolare, per la gravità (minima, secondo il ricorrente) delle ascritte condotte.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, P. S. A. il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

1.1 L’infondatezza del primo motivo deriva, fondamentalmente, da un inadeguato confronto della difesa con le argomentazioni sviluppate dalle Corte territoriale. Gli orientamenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente (segnatamente Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 – 011 al fine di contestare le valutazioni della Corte d’appello circa la sussistenza del dolo dell’ascritta bancarotta fraudolenta documentale, non si attagliano al caso di specie, posto che quella giurisprudenza muove dal presupposto che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia imputato all’amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita. Tale non è, tuttavia, la posizione dell’odierno ricorrente: la tesi difensiva che insiste sul ruolo di mera testa di legno rivestito dell’imputato è stata infatti destituita di fondamento, nell’impugnato provvedimento, con motivazione logica ed esente dalle dedotte violazioni di legge. E ciò vale sia per l’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale sia per quella di bancarotta distrattiva, come si procede a chiarire.

Il punto da cui occorre muovere per analizzare le censure difensive è proprio l’analisi, svolta dai giudici di merito, della posizione effettiva rivestita dal L.D. nel contesto del fallito Consorzio, in replica alla lettura proposta sul punto dal ricorrente. Decisivi, a tal fine, sono stati considerati i contenuti emergenti dalla nota di comunicazione di reato della Agenzia delle entrate, in cui si ipotizzava che le operazioni immobiliari intraprese, nel 2016, dal Consorzio avessero come finalità esclusiva quella di generare un credito Lv.a., immediatamente spendibile, in capo alle cooperative e al Consorzio, in completa assenza di un reale obiettivo economico o progetto imprenditoriale e senza che l’l.v.a. fosse mai versata alla controparte. Più precisamente, le predette operazioni si traducevano nella stipula di 1) un contratto preliminare di acquisto pro quota dalla R&A Immobiliare (società inattiva da anni e priva di un reale patrimonio) di un complesso immobiliare sito in Montecatini Terme, per il prezzo di quindici milioni di euro 2) un contratto preliminare di acquisto di porzioni di immobiliari site in Lucca, per un prezzo superiore a sette milioni di euro 3) un contratto con cui queste ultime venivano ceduti in locazione a una società cooperativa, costituita ad hoc, risultata sconosciuta al fisco per non aver mai presentato alcuna dichiarazione o effettuato il pagamento di imposte: col risultato finale che l’ormai inattiva R&A Immobiliare diveniva unica debitrice dell’l.v.a.

In tale contesto, in motivazione si è adeguatamente chiarito che il ruolo del L.D. non poteva essere quello di mera “testa di legno” posto che, diversamente da quanto genericamente asserito dalla difesa, l’Agenzia delle entrate, pur indicando l’amministratore di fatto quale referente del gruppo facente capo al fallito Consorzio, oltre che soggetto ispiratore dell’illecita operazione, non aveva affatto escluso le responsabilità degli amministratori delle singole cooperative; ora, tale fondamentale passaggio è valorizzato dalla Corte d’appello nei modi che di seguito indicati. Prima di ciò, gioverà ribadire che, tra gli amministratori delle singole cooperative figurava il ricorrente, non soltanto quale amministratore unico del Consorzio, ma anche quale amministratore della Arion, una delle società cooperative confluite nel Consorzio stesso.

Ciò premesso, la Corte distrettuale ha evidenziato una serie di attività, svolte dal ricorrente  medesimo, che sottendono  in maniera  inequivoca  sia quella «generica consapevolezza» (richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del concorso dell’amministratore di diritto nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale: cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010 – dep. 26/03/2010, Mortillaro e altri, Rv. 246897), della natura illecita di condotte distrattive poste in essere dall’amministratore di fatto (rispetto alle quali, peraltro, il ricorrente non argomenta, come notato dalla Corte d’appello, alcuna specifica ed effettiva deduzione, concentrandosi piuttosto sull’imputazione per bancarotta documentale fraudolenta) sia la violazione dei doveri di vigilanza sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto dell’amministratore di diritto, qualora quest’ultimo deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società (cfr. ex plur., Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Il riferimento della Corte è, in particolare, 1) alla sottoscrizione, da parte del L.D. in qualità di amministratore unico del Consorzio, del Modello I.v.a. 2018, in cui venivano riportate fatture non collegate ad alcuna effettiva prestazione 2) alla sottoscrizione dei citati contratti preliminari con la R&A Immobiliare 3) al deposito del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 della fallita. Valorizzando l’evidenza di tali attività -svolte dal ricorrente nel contesto del complesso schema fraudolento architettato dall’amministratore di fatto- la Corte distrettuale, riferendosi in particolare al deposito del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, ha dedotto, con ragionevole inferenza, che l’imputato -dileguatosi dopo quel deposito stesso- fosse in possesso dei libri contabili.

Tale ricostruzione, basata su un’adeguata analisi delle circostanze concrete del fatto, che hanno restituito la prova della componente rappresentativa del dolo, è sufficiente, nel complesso, a soddisfare i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente stesso, avendo la Corte d’appello dimostrato -non soltanto in via presuntiva e astratta, ma basandosi sul complesso delle risultanze istruttorie; l’effettiva consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (La Porta, Rv. 282280 – 01, cit.).

Di fronte alla ragionevole ricostruzione della Corte distrettuale, il ricorrente si limita, di fatto, a reiterare doglianze già esposte con atto d’appello, non utili a incrinare in modo decisivo la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, né a introdurre profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato; a ben vedere, in tal senso il motivo di ricorso si pone ai limiti dell’inammissibilità perché deduce, di fatto, vizio di travisamento di prova senza la necessaria specificità della censura, non indicando, infatti, le ragioni effettive per cui l’atto processuale (nel caso di specie, la comunicazione dell’Agenzia entrate) non sarebbe stato correttamente o adeguatamente interpretato dai giudici dell’appello (cfr Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).

Ciò detto, si osserva che, anche a voler ammettere, senza per questo concedere, che il ricorrente sia stato mera “testa di legno”, in quanto investito soltanto formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita, la sua responsabilità per il reato contestato (che, per quel che ha riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, è responsabilità per l’ipotesi cd. specifica, cioè per sottrazione o per omessa·tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili) risulterebbe comunque provata, posto che «in tema di bancarotta fraudolenta, con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 – 01).

Invero, come ricordato in motivazione dalla quella stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente (Rv. 282280 – 01), «deve ritenersi pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 e.e. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere: ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133».

Alla luce di tali orientamenti, deve ritenersi non decisivo l’argomento difensivo della delega – su cui il ricorrente insiste nell’articolazione del motivo, allorché sottolinea il dato della “procura generale a operare” conferita dal ricorrente a persona indicata dall’amministratore di fatto- con cui l’imputato si sarebbe spogliato di qualsivoglia responsabilità penale.

Infine, quanto all’imputazione per bancarotta distrattiva, il motivo difetta di qualsivoglia deduzione provvista di specifici rilievi, come già rilevato.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, sia in quanto generico sia perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione della complessiva gravità della condotta dell’imputato, che ha contribuito a generare le conseguenze indicate dalla Corte d’appello in motivazione (v. p. 5). Sul punto, è opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.