CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39043 depositata il 28 agosto 2018
Violazioni – Sanzioni penali – Mancato versamento all’Inps delle trattenute previdenziali
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13 luglio 2017 la Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza dell’8 giugno 2015 del Tribunale di Sassari, in forza della quale P.M., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. M.&B. corrente in Porto Torres, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in ragione del mancato versamento all’Inps delle trattenute previdenziali operate per l’anno 2008, per un ammontare di euro 29.609,25.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha assunto di avere fornito prova del mancato pagamento delle retribuzioni (sulle quali dovevano essere operate le ritenute), tanto più in ragione della crisi generale esplosa nel corso del 2008, che faceva venire meno il dolo. In proposito il Pubblico Ministero aveva richiesto l’assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto, mentre non era stato applicato il principio che consente la condanna solamente oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Col secondo motivo è stata dedotta l’intervenuta prescrizione del reato.
In proposito erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla, recidiva contestata, laddove l’errore della sentenza era consistito nel ritenere applicabile la recidiva reiterata, mentre il reato commesso nell’anno 1994 era depenalizzato in quanto sotto soglia, e non vi era continuazione trattandosi dell’unico reato commesso nel 2008.
2.3. Col terzo motivo è stata censurata la mancata concessione della sospensione condizionale, laddove al contrario l’imputato aveva fatto il possibile per pagare gli emolumenti a fronte di una carente liquidità societaria, era stato dichiarato fallito nel 2004 e non avrebbe più ricoperto cariche societarie, data anche l’età.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303).
4.2. Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, vero è che, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, dep. 2014, Di Gianvito, Rv. 258851). Allo stesso tempo, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell’ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l’imputato non ne contesti l’invio (Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272).
Alla stregua di tali principi, correttamente applicati dai Giudici del merito, l’onere probatorio gravante sull’imputato non risulta affatto assolto, tanto più che in effetti la dedotta crisi, che avrebbe impedito il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti nel 2008, avrebbe provocato il fallimento della società ben sei anni dopo, mentre altresì solamente nel 2012 furono emesse le ingiunzioni di pagamento in favore dei dipendenti.
In ogni caso, va osservato da un lato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si configura non soltanto nel caso dell’integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti (da ult. Sez. 3, n. 37866 del 18/06/2015, Pisu, Rv. 264585). D’altro canto è stato altresì osservato che a nulla rilevava che alcuni dipendenti insoddisfatti avessero richiesto il fallimento della società di cui l’odierno ricorrente era legale rappresentante, dal momento che non vi era prova della piena corrispondenza tra gli importi recati dagli istanti ed il periodo in cui il M. era legale rappresentante, né è stata formulata analitica contestazione al riguardo.
4.3. In relazione al secondo punto di censura, esso da un lato non risulta corretto laddove ritiene che il giudizio di equivalenza tra recidiva contestata ed attenuanti generiche escluda l’applicazione della recidiva, che in effetti è stata espressamente ritenuta dai Giudici del merito.
Invero, ad es., ai fini del computo del termine di prescrizione deve ritenersi “applicata” la recidiva anche se considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669). D’altro canto, sempre sotto il profilo del difetto di motivazione, è stata eccepita la prescrizione del reato in maniera del tutto generica e senza indicare i precisi termini del conteggio che giustificherebbe detta prescrizione invocata (tant’è che il ricorrente si riferisce ad un reato commesso nel 1994 mentre la Corte territoriale ha evocato tre condanne per omesso versamento di ritenute previdenziali).
Al riguardo, in ogni caso, l’esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell’atto d’impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265880). In specie, la sentenza è stata pronunciata ben dopo l’entrata in vigore della novella in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ma l’odierno ricorrente nulla ha comunque dedotto in relazione a pretese condanne per inadempienze pregresse da considerarsi, allo stato, “sotto soglia”.
4.4. In relazione infine al terzo motivo di ricorso, il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (ad es. Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087). Ed in specie, con motivazione non illogica, sono stati evidenziati, a giustificare la valutazione negativa, i precedenti specifici e le concrete modalità dell’azione, in tal modo dando conto del percorso motivazionale che era stato seguito in proposito, al fine di giungere alla contestata prognosi sfavorevole.
5. La manifesta infondatezza dell’impugnazione non può che condurre quindi all’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DICASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 42115 depositata l' 8 novembre 2022 - Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti,…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25537 depositata il 10 giugno 2019 - Omesso versamento all’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali ed applicabilità della causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" - Il reato di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 22806 depositata il 13 giugno 2022 - Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si perfeziona, in quanto a dolo generico, con la mera pretermissione del versamento delle ritenute…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33040 depositata il 25 novembre 2020 - In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36737 depositata il 21 dicembre 2020 - Responsabilità penale per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni versate ai dipendenti e prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10385 depositata il 18 marzo 2021 - In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. n. 436 del 1983 -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…