Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 39283 depositata il 30 agosto 2018 – In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto documento – Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica