CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39523 depositata il 3 settembre 2018
Reati di truffa ed evasione IVA – Associazione per delinquere – Importazione di autovetture dall’estero e loro rivendita sul mercato italiano previa alterazione del chilometraggio – Ordinanza di custodia cautelare – Revoca – Condizioni
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza deliberata il 24/04/2018, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato l’ordinanza del 13/03/2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a P.B., imputato, quale promotore, finanziatore, costituente e organizzatore, del reato di associazione per delinquere, perché si associava con altri allo scopo di commettere più delitti di truffa, di falso e reati tributari: rileva il Tribunale del riesame che l’associazione era dedita, per il tramite di diverse società operanti, tra il 2015 e il 2016, nel territorio mantovano, all’importazione dall’estero di autovetture e alla loro rivendita – previa alterazione del chilometraggio – sul mercato italiano, con ulteriore evasione dell’IVA comunitaria.
2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia ha proposto ricorso per cassazione P.B., attraverso i difensori avv. C. Caterino e avv. G. Z., articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod proc. pen. e vizi di motivazione in ordine ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame richiama per relationem e senza alcuna precisazione la propria pronuncia di rigetto del 20/03/2018, che tuttavia non svolgeva alcuna considerazione su attualità e consistenza delle esigenze cautelari e, a sua volta, richiamava l’ordinanza dello stesso Tribunale del 13/07/2017, di molti mesi anteriore, sicché l’ordinanza impugnata omette di valutare la sussistenza, la consistenza e l’attualità delle esigenze cautelari. Erroneamente il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla revoca dell’affidamento in prova precedentemente disposto nei confronti del ricorrente, poiché l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia del 12/09/2017 ha solo ritenuto cessato l’affidamento dalla data dell’arresto. L’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciarsi sugli elementi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., tra i quali il lungo periodo di detenzione, l’esecuzione di consistenti misure cautelari reali nei confronti dell’imputato, la disgregazione del vincolo associativo derivata dall’esecuzione delle misure cautelari e dall’instaurazione dei procedimenti penali, lo svolgimento dell’incidente probatorio e la collaborativa partecipazione ai giudizi di B..
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all’incidenza dell’esercizio della facoltà di non rispondere. A fronte della deduzione difensiva secondo cui la cessazione delle misure cautelari nei confronti di tutti i coimputati di B. è uno degli elementi sintomatici dell’affievolimento del pericolo di ricostituzione dell’illecita associazione, il Tribunale del riesame ha illegittimamente valorizzato il comportamento collaborativo dei coimputati, punendo B. per essersi avvalso della facoltà di non rispondere (peraltro solo nell’interrogatorio di garanzia, mentre nei procedimenti generati dal troncone principale ha reso dichiarazioni spontanee e si è sottoposto ad esame).
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla presunta inefficacia e ininfluenza delle misure cautelari personali e reali adottate nei confronti del presunto sodalizio criminoso. Illogicamente il Tribunale del riesame ha escluso che l’adozione di misure cautelari personali e reali nei confronti dei partecipi al sodalizio, compreso il ricorrente, non incidano sul pericolo di reiterazione di ulteriori illeciti.
2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell’art. 299 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per aver omesso il Tribunale del riesame di valutare gli elementi sopravvenuti atti a modificare il quadro cautelare, fornendo sul punto una motivazione apertamente illogica, alla luce dell’esclusione delle esigenze cautelari ritenuta in altro procedimento per una parte dei reati per i quali la misura era stata adottata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
2. Investito della censura incentrata sulla deduzione di «un quadro cautelare ampiamente sorpassato ed inattuale», il giudice dell’appello cautelare ha richiamato l’ordinanza del 20/03/2018 con la quale lo stesso Tribunale del riesame aveva confermato la «sussistenza di un intenso pericolo di recidiva stante la spiccata capacità criminale dell’indagato e la realizzazione di plurime condotte illecite». Il rilievo appena richiamato, tuttavia, era svolto dall’ordinanza del 20/03/2018 richiamando, a sua volta, una precedente ordinanza del 13/07/2017, sicché coglie nel segno la censura del ricorrente che denuncia, con il primo motivo, la carente motivazione in ordine, in particolare, alla valutazione dell’attualità del periculum Ubertatis: valutazione, questa, che non può essere svincolata dalla disamina delle vicende procedimentali, che, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, hanno visto l’esercizio dell’azione penale “frazionato” per i reati originariamente posti a base del titolo cautelare e la revoca della misura cautelare – «per difetto di esigenze», rileva l’ordinanza in esame – nel procedimento per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 11 d. Igs. n. 74 del 2000. Sotto questo profilo, il rinvio alle valutazioni dell’ordinanza del 20/03/2018 operato dall’ordinanza in esame rivela un ulteriore profilo di criticità, posto che detta ordinanza – adottata a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte in accoglimento del ricorso del pubblico ministero – articolava la prognosi cautelare con riferimento ad una più ampia classe di reati; il che conferma la riconoscibilità del vizio motivazionale denunciato.
3. L’ordinanza impugnata ha poi osservato che nessun elemento favorevole all’imputato può trarsi dalla sostituzione, nei confronti dei coimputati, della misura degli arresti domiciliari con altra misura non custodiale, in quanto il giudizio sul pericolo cautelare deve essere effettuato in maniera individualizzante; inoltre, per i coimputati è stato valorizzato il comportamento collaborativo, dato del tutto assente per B., che si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Al riguardo, ferma restando la correttezza del riferimento alla natura individualizzante della prognosi cautelare, la valorizzazione dell’esercizio della facoltà di non rispondere effettuata ai fini di detta prognosi (negativa) nei confronti del ricorrente non è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: infatti, se con riguardo al giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il riconoscimento all’indagato della facoltà di non rispondere o non collaborare non esclude che il giudice possa tenere conto della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva (Sez. 3, n. 17205 del 14/04/2010, B., Rv. 246996; conf. Sez. 3, n. 45245 del 30/09/2014, Yordanov, Rv. 260967), l‘esercizio di tali facoltà non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati, o altra conseguenza negativa diversa dall’impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Sez. 6, n. 38139 del 24/09/2008, Gomez Gabriel, Rv. 241321; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14120 del 08/01/2007, Piromalli, Rv. 236377).
4. Da un diverso punto di vista, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533).
Al riguardo, mette conto osservare che l’ordinanza impugnata ha altresì valorizzato, per un verso, la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale riconosciuto a B. e, per altro verso, il rilievo che le misure (cautelari o reali) nei confronti degli altri partecipi all’associazione non incidono sul pericolo dei reiterazione, non escludendo, né diminuendo la capacità dell’imputato di ricostituire compagini associative dedite alla commissione dell’illecito.
Ora, il primo rilievo – pur svincolato dalla disamina dei precedenti per i quali è stata avviata l’esecuzione penale – è indirizzato a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale: il ricorso, tuttavia, ne ha denunciato l’erroneità sulla base del contenuto dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 12/09/2017 (intervenuta dopo la sospensione della misura dell’affidamento disposta con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Mantova del 29/06/2017 richiamato dall’ordinanza in esame), che ha disposto la cessazione, e non la revoca, dell’affidamento in prova al servizio sociale riconosciuto al ricorrente. Il secondo rilievo, invece, risulta inidoneo, nei termini in cui è articolato, a rendere ragione della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede.
5. Pertanto, assorbite le ulteriori censure, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Brescia, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi ai fini della decisione sull’appello cautelare (cfr. Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio indiziario con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, Sezione Riesame; dispone la trasmissione integrale degli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8235 depositata il 9 marzo 2022 - Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede deve essere non solo concreto, cioè fondato su elementi reali e non ipotetici, ma…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 51571 depositata il 20 dicembre 2019 - In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art.…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1877 depositata il 16 gennaio 2024 - In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27728 depositata il 2 ottobre 2023 - Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16616 depositata il 3 giugno 2020 - Il principio del ne bis in idem cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33065 depositata il 7 settembre 2021 - Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…