Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40071 depositata il 1° ottobre 2019
Reati fiscali – Evasione – Confisca per equivalente – Sui beni acquistati molto prima dell’illecito – Legittimità – Sussiste
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Arezzo, con l’ordinanza del 3 aprile 2019, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da D.B.S. avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 1 febbraio 2019 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta del profitto del reato ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter pari a Euro 892.354, delle disponibilità liquide della s.p.a. Agricola Industriale della Faella, di cui D.B.S. è il legale rappresentante ed in subordine, in caso di impossibilità di procedere al primo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, fino a concorrenza del valore del profitto, sui beni mobili ed immobili di D.B.S..
2. Il difensore di D.B.S. ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Arezzo del 3 aprile 2019 deducendo il vizio di violazione degli art. 325 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis ex art. 606 c.p.p., lett. b).
Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sarebbe stato eseguito anche su beni immobili dell’indagato acquistati molti anni prima della commissione del reato: l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente applicato il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis ritenendo che l’assenza di qualsivoglia nesso pertinenziale tra il bene, estraneo al profitto, ed il profitto, indichi la totale indifferenza del momento in cui il bene diverso è entrato nella disponibilità dell’indagato rispetto a quello in cui il reato è stato commesso.
In sintesi, secondo la tesi del ricorrente, la tipicità del reato impone anche il collegamento temporale con il reato, come emergerebbe dall’uso della parola “tale” nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis.
La dimensione temporale del profitto non potrebbe essere posta nel nulla; l’acquisto lecito della disponibilità del bene, in un tempo antecedente al reato, impedirebbe la confisca per equivalente perché altrimenti si vincolerebbe un bene avulso dalla tipicità del profitto e si avrebbe un profitto atipico.
In punto di diritto si richiamano Cass. Sez. Unite n. 38691/2009 e Cass. Sez. 3 n. 1199/2011; si afferma che ai fini dell’operatività della confisca di valore si dovrebbe escludere qualsiasi estensione indiscriminata o dilazione indefinita ad ogni e qualsiasi bene, pur in difetto di nesso di causalità con il reato.
Il Tribunale del riesame non avrebbe risposto al motivo di riesame sul punto. Si richiama poi Cass. Sez. 3 n. 46855 del 2009 che ha chiarito che il profitto del reato è un quid successivo al compimento del reato.
Poiché la confisca per equivalente ha natura di sanzione, si imporrebbe una interpretazione costituzionalmente orientata per cui la sanzione non è retroattiva; troverebbero applicazione i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, soprattutto nei reati tributari collegati all’attività delle persone giuridiche, dove vi è una dissociazione tra il soggetto titolare del profitto, la persona giuridica, ed il soggetto che subisce la confisca per equivalente, il legale rappresentante persona fisica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché la tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza.
1.1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 38691/2009, Caruso, 244190) richiamata nel ricorso non pone alcun limite temporale alla confisca per equivalente: non si afferma in alcun modo che non sarebbero confiscabili i beni immobili acquistati prima della commissione del reato da cui deriva il profitto confiscabile “per equivalente”.
Al contrario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “La previsione della confisca per equivalente… nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si “incorpora” il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all’esito del procedimento può riguardare (a differenza dell’ordinaria confisca prevista dall’art. 240 c.p., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (cfr. Cass., Sez. Unite, 22.11.2005, n. 41936, Muci)”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con la sentenza richiamata dal ricorrente, che la ratio dell’istituto è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume “i tratti distintivi di una vera e propria sanzione” (vedi Cass., Sez. Unite: 2.7.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa ed altri e 15.10.2008, n. 38834, P.M. in proc. De Maio).
1.2. Vi è poi un’errata lettura della sentenza della Cass. Sez. 3, n. 1199 del 02/12/2011, dep. 2012, Galiffo, Rv. 251893-01, perché il brano riportato si riferisce alla confisca del profitto e non alla confisca per equivalente.
1.3. La tesi difensiva è poi anche contraria alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha più volte chiarito che, con l’espressione confisca di valore o per equivalente, si indica una particolare misura di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica ossia la cd. confisca diretta dei beni che abbiano un “rapporto di pertinenzialità” con il reato (Corte Cost. ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009), cosicché, mentre la confisca diretta assolve a una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto (nei reati tributari rilevano soltanto le ultime due tipologie di vantaggio illecito), la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò “una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura eminentemente sanzionatoria” (Corte Cost. ordinanza n. 301 del 2009).
1.4. Quanto alla interpretazione costituzionalmente orientata, sul punto per ragioni di sintesi, si richiama l’articolata motivazione della sentenza della Cass. Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074-02 che ha affermato il principio per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, comma 1, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente la confisca e, quindi, il sequestro di valore nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica per il solo fatto che non sia possibile eseguire quello, diretto, del profitto di reato nei confronti dell’ente, in quanto la confisca, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella mera realizzazione del fatto di reato in cui si sostanzia la condotta della persona fisica realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
1.5. Devono pertanto ribadirsi i principi della giurisprudenza per cui la confisca per equivalente prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare (cfr. Cass. Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175 01, in tema di reati tributari) e può avere ad oggetto anche i beni acquisiti al patrimonio dell’indagato in epoca precedente all’entrata in vigore della norma che ha introdotto la confisca per equivalente (cfr. Cass. Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Iaia, Rv. 255964-01).
1.6. L’irretroattività si riferisce infatti al rapporto tra entrata in vigore della confisca per equivalente e data di commissione del reato, non al rapporto con la data di acquisto del bene, come per altro affermato anche dalle Sezioni Unite della a Corte di Cassazione con la sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037-01: “La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata“.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45707 depositata il 11 novembre 2019 - Il "principio dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del contribuente" non trova applicazione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ed inoltre il…
- Corte di Cassazione SS.UU., sezione penale, sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2023 - La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 167 depositata il 8 gennaio 2018 - In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il bene non rileva nella sua specificità, ma solo come unità di misura del valore equivalente al…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23038 depositata il 29 luglio 2020 - E' sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, senza che sia necessaria la dimostrazione del nesso di derivazione dal reato, delle somme di…
- Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa (essendo nella natura delle società…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…