CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40187 depositata il 25 ottobre 2022 – Il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della “rimozione” come si è ritenuto in più arresti. L’interpretazione di legittimità si è espressa nel senso di sottolineare la valenza retroattiva dell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite, statuendo che il criterio fissato, ove conducente ad esiti di maggior favore per il reo, si applica anche per i fatti commessi anteriormente alla pronuncia, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato