Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40259 depositata il 2 ottobre 2019 – Non possono essere ex lege (ma solo ex contractu) addebitate al locatore le conseguenze dell’inidoneità funzionale o della modifica dell’immobile incombendo sul medesimo solo quelle discendenti dal contratto o dalle deficienze strutturali del bene o comunque quelle che costituiscano vizi propri della cosa tali da porre in pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti purché essi non siano originate dall’attività del conduttore o dalle modificazioni dell’immobile da questi realizzate in corso di contratto