Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40477 depositata il 12 settembre 2018
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dalTribunale di Macerata con la quale Mauro Catini è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il delitto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso di presentare, pur essendovi obbligato e al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, la dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2008.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il erocuratore Generale articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente deduce violazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), limitatamente all’omessa applicazione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000 (e in precedenza dall’art. 1, comma 143, Legge 24/12/2007, n. 244), alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro preventivo, è obbligatoria, con la conseguenza che, indipendentemente da un adottato sequestro, essa va disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti.
In mancanza può essere disposta in sede esecutiva.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661).
Il giudice della cognizione ha omesso la statuizione sulla confisca e pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui non è stata disposta la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato.
3. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la confisca può essere pertanto disposta dalla Corte di cassazione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, fino all’ammontare di euro 94.272,00 per l’imposta è data IRES e fino all’ammontare di euro 130.149,00 per l’imposta evasa Iva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata disposta la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, confisca che dispone fino all’ammontare di € 94.272,00 per l’imposta evasa IRES e fino all’ammontare di € 130.149,00 per d’imposta evasa Iva.