Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40772 depositata il 4 ottobre 2019
Reati fiscali – Evasione fiscale – Mancato controllo della contabilità – Rilevanza penale – Sussiste
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello si Brescia con sentenza del 24 settembre 2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo (del 20 settembre 2017) che aveva condannato M.G.A. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui all’art. 10 quater (limitatamente alla sola annualità del 2011, capo A) e 10 bis – capo B, per l’anno 2011 per omissioni di Euro 322.265,00 – D.Lgs. n. 74 del 2000.
2. L’imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Mancanza e contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione delle prove espletate in dibattimento.
Il ricorrente non aveva competenze tali da poter commettere i reati in oggetto, egli si occupava solo del lavoro e mai della contabilità, con la sola licenza media. Egli ha pagato i dipendenti e i fornitori, manca pertanto l’accertamento del dolo dei reati in oggetto. La situazione di crisi economica dell’azienda (con la cessione dell’attività) non consentiva comunque di pagare il fisco.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto oltre i termini perentori per l’impugnazione e per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
La sentenza è stata emessa il 24 settembre 2018, con giorni 30 indicati nel dispositivo per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata l’8 ottobre 2018 e l’impugnazione è stata proposta il 31 dicembre 2018 (deposito presso la cancelleria del Tribunale di Frosinone), quindi oltre il termine previsto di 45 giorni (art. 585 c.p.p. e art. 544 c.p.p., comma 3).
4. Inoltre, deve comunque rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
4.1. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, rilevando l’omesso versamento della somma di Euro 322.265,00 risultante dalle certificazioni e l’inadempimento non risultava derivante da forza maggiore perché l’imprenditore aveva optato per l’assolvimento di altri oneri – diversi da quelli fiscali – come sostenuto anche nel ricorso in cassazione da parte dell’imputato.
La Corte di appello sul punto ha fatto corretta applicazione di quanto sostenuto da questa Corte di legittimità: “In tema omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità)” (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche per il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017 – dep. 25/01/2018, Botter, Rv. 27207301).
5. Relativamente al reato di cui al capo A (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater) non risultano specifici motivi nel ricorso in cassazione, se non la generica prospettazione che il ricorrente non si occupava di contabilità, ma solo del lavoro in azienda. Come adeguatamente rilevato nella sentenza impugnata egli era il legale rappresentante e nella qualità risponde delle illecite compensazioni per crediti inesistenti. Il fatto che egli non si occupasse direttamente della contabilità non è rilevante – come esattamente motivato nella sentenza della Corte di appello – in quanto in qualsiasi azienda di quelle dimensioni la contabilità è normalmente affidata a professionisti.
Il ricorso si limita a reiterare acriticamente i motivi dell’appello senza confronto con le specifiche motivazioni della sentenza gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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