CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40922 depositata il 24 settembre 2018 – Il committente “non professionale” pur non avendo un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza