CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41600 depositata il 10 ottobre 2019
Sicurezza sul lavoro – Accesso ispettivo – Omessa informazione sui rischi e sulle procedure di primo soccorso – Responsabilità penale del datore – Prova
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 2 ottobre 2018, il Tribunale di Livorno condannava L.C. alla pena di euro 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a lui contestato perché, in qualità di titolare dell’omonima ditta, non provvedeva affinchè la lavoratrice V.P. ricevesse, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro in nero, avvenuta il 19 luglio 2013 quale aiuto cameriera, un’adeguata informazione su una pluralità di aspetti, ovvero: sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all’attività d’impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art. 45 e 46 del d.lgs. n. 81 del 2008; e infine sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente; fatto accertato in Livorno il 19 luglio 2013.
2. Avverso la sentenza del Tribunale toscano, C., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa censura l’omessa assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ovvero la testimonianza di V.P., la cui escussione avrebbe potuto colmare le lacune probatorie, essendo la lavoratrice presente nel locale al momento dell’accesso ispettivo.
Il Tribunale, infatti, aveva fondato il proprio convincimento circa la penale responsabilità di C. esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’ispettrice F.L., la quale, tuttavia, non era stata in grado di chiarire se, il giorno del sopralluogo, la P. fosse stata realmente già avviata al lavoro presso il ristorante di C. e avesse ricevuto, anche oralmente, le informazioni prescritte dall’art. 36 comma 1 del d. lgs. n. 81 del 2008.
Con il secondo motivo, viene lamentata la violazione degli art. 191, 195 comma 4 e 526 cod. proc. pen., evidenziandosi che il Tribunale, erroneamente, aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rilasciate, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dal funzionario ispettivo dr.ssa L., la quale aveva riferito in merito alle dichiarazioni rese dalla P. nel corso dell’accertamento ispettivo, senza che tali dichiarazioni fossero state debitamente verbalizzate.
Con il terzo motivo, speculare al precedente, la difesa insiste nell’eccepire la violazione dell’art. 195 comma 4 cod. proc. pen., ribadendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato della dott.ssa L., la quale aveva illegittimamente deposto su quanto appreso dalla P., che peraltro avrebbe genericamente riferito di svolgere l’attività di cameriera nel ristorante, senza essere in grado di rispondere alle domande dell’ispettrice circa i rischi per la salute e la sicurezza, le procedure di primo soccorso e i nominativi delle varie figure di riferimento.
Il ricorso è infondato.
1. Premesso che i tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve escludersi che il giudizio di colpevolezza del ricorrente operato con la sentenza impugnata presenti i vizi di legittimità denuncianti dalla difesa.
Ed invero il Tribunale, nel procedere sia pur sinteticamente alla ricostruzione dei fatti di causa, ha richiamato la deposizione dell’ispettore del lavoro L., da cui è emerso che, al momento del sopralluogo del 19 luglio 2013 presso il ristorante gestito da L.C., era presenta la lavoratrice V.P., la quale, pur essendo stata avviata al lavoro, peraltro senza il rispetto delle prescritte formalità, non aveva ricevuto le informazioni relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio e all’evacuazione dei luoghi di lavoro, oltre che sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Tale accertamento è scaturito dall’attività di controllo dell’ispettrice L., la quale non si è limitata a una verifica formale, ma ha operato una sorta di “intervista” alla lavoratrice sulle conoscenze in suo possesso, ricevendo da ciò conferma del fatto che la stessa, non solo sul piano formale, non era stata edotta delle informazioni previste dall’art. 36 comma 1 del d. lgs. n. 81 del 2008. Dunque, oltre a non esservi traccia documentale delle notizie prima indicate, la lavoratrice ha in ogni caso mostrato di non averne un’adeguata conoscenza, palesando incertezze su alcune domande esplorative, tipo quella sulla ubicazione degli estintori del locale ricettivo dove ella lavorava come cameriera.
Alla luce di tale controllo, deve quindi affermarsi che il giudizio di responsabilità dell’imputato è stato fondato non sulle dichiarazioni de relato dell’ispettrice L., ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste, ciò in sintonia con il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Rv. 264973), secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall’agente, tra i quali sono stati ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l’utilizzabilità della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi a maggior ragione riferita anche alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro. Ribadita la legittimità della deposizione della teste L., dovendosi escludere un obbligo di verbalizzazione degli esiti scaturiti dai quesiti esplorativi rivolti dall’ispettrice del lavoro, deve ritenersi altresì immune da censure la decisione del giudice di disattendere la sollecitazione difensiva di escutere, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., la dipendente V.P., risultando la vicenda già adeguatamente delineata a seguito degli accertamenti compiuti dalla teste L. e da costei riportati nel corso della sua deposizione dibattimentali.
2. In conclusione, l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, in quanto basata su un quadro probatorio esauriente e ritualmente acquisito e comunque sorretta da un apparato argomentativo privo di elementi di illogicità o di incoerenza, non presta il fianco alle censure difensive, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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