Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44508 depositata il 31 ottobre 2019
Reati fiscali – Omissione contributiva – Soglie di punibilità
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano, giudicando sul gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato la sentenza con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge per il reato di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37 per aver omesso l’obbligatoria registrazione di lavoratori dipendenti della società cooperativa di cui era legale rappresentante, essendone derivate omissioni contributive in misura superiore alle soglie di legge per numerose mensilità.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con il primo motivo l’inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 37 per aver la Corte territoriale utilizzato un parametro non previsto dalla legge nell’individuazione della soglia di penale rilevanza dell’omissione contributiva costituente condizione di punibilità del reato contestato. In particolare, in luogo di considerare se i contributi omessi fossero superiori al 50% di quelli complessivamente dovuti, la sentenza si è limitata ad accertare che questi ultimi superavano del 50% l’importo di quanto versato.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio della motivazione per la medesima ragione, avendo la sentenza contraddittoriamente effettuato detta valutazione dopo aver richiamato il corretto principio quale affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la medesima violazione di legge dedotta con il primo motivo sul rilievo che la tabella – riprodotta in sentenza dei contributi complessivamente dovuti e di quelli non versati per ciascuna mensilità dimostra come questi ultimi non superino mai il 50% dell’importo dei primi.
5. Il ricorso è all’evidenza fondato.
5.1. Il chiaro disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, comma 1, conferisce rilevanza penale alle condotte omissive e commissive considerate “quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra Euro 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti”.
La soglia sta a significare che se i contributi mensilmente dovuti non superano l’importo di Euro 5.164,56 (il doppio della somma indicata dalla norma) – vale a dire nel caso di imprese con pochi dipendenti – quand’anche l’omissione contributiva riguardi una significativa percentuale del dovuto e sia superiore al cinquanta per cento di questo occorrerà comunque che l’importo superi quella soglia ritenuta minima pari Euro 2.582,28 e ciò all’evidente intento di non considerare penalmente rilevanti le situazioni di irregolarità (o falsità) concernenti uno o pochissimi dipendenti nell’ambito di imprese che occupino un esiguo numero di lavoratori. Se così non fosse, in tali ridotte realtà d’impresa, il superamento della soglia del cinquanta per cento rispetto ai contributi dovuti potrebbe essere raggiunto anche nel caso di omissioni di modestissimo importo.
Laddove, invece, l’impresa raggiunga un minimo di consistenza di personale, di tal che l’importo mensile dei contributi dovuti sia superiore al doppio dell’indicata soglia minima, le omissioni sono penalmente rilevanti soltanto se superano almeno della metà i contributi mensilmente dovuti: più quest’ultimo importo è elevato e maggiore dev’essere il quantum dell’omissione per integrare gli estremi di reato.
5.2. Nel caso di specie, dalla semplice lettura del capo d’imputazione contenuto in sentenza si ricava che nei mesi oggetto di contestazione l’importo dei contributi da versare andava da poco meno di Euro 25.000 a poco meno di Euro 41.000 ma in nessun caso i contributi omessi avevano superato la metà di quelli dovuti. Benché in tutti i mesi l’omissione superasse ampiamente l’importo di Euro 2.582,28, ciò non consente pertanto di ritenere integrato il reato, venendo appunto in rilievo l’altro, alternativo, indicatore di soglia variabile richiesto dalla norma incriminatrice. Indicatore variabile che richiede di quantificare – e confrontare – l’incidenza percentuale dei contributi omessi rispetto a quelli dovuti e non il contrario, come erroneamente fatto dalla sentenza impugnata, che ha considerato l’importo dei contributi mensili da versare ritenendo avvenuto il superamento della soglia perché lo stesso eccedeva di oltre il cinquanta per cento l’importo del mancato versamento.
Essendo evidente che la soglia di rilevanza penale non è stata raggiunta in nessuno dei mesi oggetto di contestazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perché i fatti di reato non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.