CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46032 depositata il 16 dicembre 2021
Rapporto di lavoro – Omessa esibizione di documenti richiesti dall’ispettorato del lavoro – Sussistenza dell’elemento oggettivo del reato
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza del 27 gennaio 2021 il Tribunale di Padova ha assolto M. M., ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, dal reato ex art. 4, comma 7, legge 628/1961 perché non ottemperava, quale responsabile della La Fiore s.r.I., alla richiesta dall’Ispettorato del Lavoro di Padova – con verbale di primo accesso ispettivo del 25 gennaio 2017, notificato il 7 febbraio 2017 – di fornire notizie a norma del predetto art. 4, ovvero in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale (in Padova il 20 febbraio 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Dopo aver affermato la sussistenza dell’interesse all’impugnazione ed argomentato sul reato contestato, si deduce la mancanza di motivazione sull’oggetto dell’omissione, contestata anche genericamente nell’imputazione.
Dalla sentenza non emergerebbe con chiarezza quale sarebbe stata l’omissione contestata al ricorrente ritenuta concretizzante il reato; mancherebbe la motivazione su quale documentazione non sia stata consegnata. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le fonti di prova.
Il difensore ha poi depositato la memoria di conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va ribadito il principio per cui non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro previsto dall’art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della «documentazione di lavoro», in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo (Sez. 3, n. 26974 del 30/05/2001, Di Marco, Rv. 21964501).
Il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 – mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro – è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell’esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall’art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omissione non attenga a specifiche istanze dell’Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della «documentazione di lavoro». In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all’avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell’impresa; cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Ragno, Rv. 269333-01.
1.2. Dal capo di imputazione emerge solo che la richiesta aveva ad oggetto la documentazione in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale.
Dalla motivazione della sentenza non emergono indicazioni specifiche sul contenuto della richiesta, se non la generica indicazione che riguardava i documenti in materia di lavoro: dunque, manca la motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
1.3. Il vizio della motivazione sussiste anche quanto alla reale condotta omissiva posta in essere dall’imputato. Nella sentenza si riporta infatti la testimonianza della teste E.Z. la quale, dopo aver visionato la documentazione presente nel fascicolo del Pubblico ministero, ha riferito che la ditta dell’imputato non aveva mai occupato dipendenti.
2. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Padova, in diversa persona fisica.
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