Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50430 depositata il 13 dicembre 2019

sequestro per equivalente  – legittimazione alla impugnazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione della parte richiedente, l’istanza della Curatela del Fallimento P.M. srl di conseguire la revoca della confisca per equivalente a suo tempo disposta su beni della società, in esito a sentenza del 4 aprile 2014, pronunciata a norma dell’art.444 cod. proc. pen. a carico di alcuni imputati.

2. Avverso il predetto provvedimento la Curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente ha osservato che non era stato acquisito il parere del Pubblico Ministero a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., così integrando nullità a regime intermedio per violazione del contraddittorio cartolare.

2.2. Col secondo motivo la Curatela ha ribadito la propria legittimazione in quanto interessata al procedimento, in ragione dei precisi doveri di amministrazione del patrimonio e di compimento di tutte le operazioni della procedura.

2.3. Col terzo motivo infatti, quanto al merito della vicenda, parte ricorrente ha ricordato che la sentenza richiamata era stata annullata limitatamente alla confisca disposta a fronte dei reati tributari ascritti agli imputati, e nelle more era appunto intervenuto il fallimento della società.

Atteso ciò, è stato osservato che la disponibilità dei beni della fallita spettava alla curatela fallimentare, chiamata a ripartirne il patrimonio tra tutti i creditori a norma dell’art. 31 l.fall.. Laddove in specie la confisca per equivalente, siccome disposta, colpiva il patrimonio di soggetti terzi ed estranei alla commissione del reato, ed il suo mantenimento rappresentava un ingiusto danno per i creditori del fallimento, estranei al reato, in quanto il sacrificio patrimoniale sarebbe stato tutto a carico dell’attivo fallimentare.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

4.1. In via preliminare e del tutto assorbente, infatti, va osservato che all’udienza del 26 settembre 2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito risposta affermativa, con sentenza in corso di pubblicazione, al proposto quesito circa la legittimazione del curatore fallimentare a richiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca, nonché ad impugnare in sede cautelare i provvedimenti relativi ove il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento.

In tal modo risulta essere stato dato altresì seguito, nel più autorevole consesso, a quanto già osservato da questa Sezione, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il curatore fallimentare è legittimato a impugnare il provvedimento riguardante i beni della società, emesso per un reato tributario commesso dal legale rappresentante dell’ente in epoca anteriore al fallimento, in quanto egli è incaricato dell’amministrazione della massa attiva nell’interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, che risultano titolari di diritti alla sua conservazione, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei propri crediti (Sez. 3, n. 17749 del 17/12/2018, dep. 2019, Casa di Cura Trusso spa in liquidazione, Rv. 275453).

4.1.1. Ciò posto, ogni ulteriore questione rimane superata. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Como, che provvederà ad esaminare l’istanza formulata dalla Curatela odierna ricorrente tenuto conto del principio così affermato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Como