Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 51465 depositata il 20 dicembre 2019
reati fiscali – sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato – evasione fiscale – soglia di punibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2019, il Tribunale di Perugia, accogliendo l’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha disposto la misura con riguardo alla somma di Euro 62.802,00 (o a beni di equivalente valore) nei confronti della G. A. Srl o, in subordine, del suo amministratore A. G., indagato nel procedimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di A. G., deducendo violazione della legge penale per insussistenza del fumus commissi delicti per mancato superamento della soglia di evasione fissata in relazione al reato ipotizzato.
In particolare, ci si duole del fatto che il Tribunale, erroneamente ritenendo che il giudice tributario non fosse entrato nel merito della questione ed avesse rilevato un mero difetto di contraddittorio, non abbia considerato come la Commissione tributaria di primo grado avesse annullato il p.v.c. con cui l’Agenzia delle Entrate – annullando in sede di autotutela un avviso di accertamento effettuato a seguito di contraddittorio con la parte, che quantificava in 46.000 Euro l’importo dell’IRES dovuta dalla società – aveva determinato l’imposta evasa nella somma di Euro 62.802. L’annullamento di detto provvedimento – allega il ricorrente, avvenuto valutando il giudice il merito della questione – aveva pertanto determinato la reviviscenza del precedente avviso di accertamento, da cui emerge che l’imposta evasa è inferiore alla soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. 74/2000.
3. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale fornito logica ed adeguata motivazione con riguardo al superamento della soglia di punibilità per imposta evasa ed alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato – che era stato escluso dal g.i.p. – avendo al proposito erroneamente valorizzato spontanee dichiarazioni rese dall’indagato circa le difficoltà finanziarie della società, le quali tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto, non attestavano la consapevolezza della violazione della norma incriminatrice contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del merito cautelare non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433).
Nel caso di specie, quanto al fumus circa il superamento della soglia di punibilità richiesta dall’art. 5 d.lgs. 74/2000, l’ordinanza impugnata attesta che l’imposta evasa era da quantificarsi in 62.801,78 Euro alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e compendiati nell’informativa del 31 gennaio 2018.
1.2. Il ricorrente non contesta in alcun modo l’accertamento richiamato dall’ordinanza e si limita ad osservare che il provvedimento di contestazione dell’Agenzia delle Entrate che lo aveva recepito è stato annullato dalla Commissione tributaria.
L’ordinanza, tuttavia, attesta che il predetto annullamento è avvenuto soltanto per motivi formali, giustificati dall’assenza di contraddittorio, senza che sia stato invece sconfessato nel merito l’accertamento, sicché, anche in forza del principio di indipendenza dell’indagine penale da quella tributaria, a tale circostanza non poteva riconoscersi alcun rilievo.
1.3. Il ricorrente si limita a genericamente allegare che la decisione del giudice tributario sia invece scesa nel merito, ciò che, peraltro, costituirebbe un profilo di travisamento della prova in alcun modo dimostrato e comunque non deducibile in questa sede, alla luce del disposto di cui all’art. 325 cod. proc. pen., perché afferente al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Certamente corretta, per contro, è la valutazione del tribunale circa il fatto che, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439; Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 251280; Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008, De Cicco, Rv. 239984).
2. Il secondo motivo è inammissibile perché si limita a contestare il vizio di motivazione.
Come più sopra si accennava, essendo nella specie applicabile il disposto di cui all’art. 325 cod. proc. pen., occorre ribadire che il ricorso per cassazione, proposto contro provvedimenti di decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è ammesso solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e a., Rv. 251616). E in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), sicché non può in questa sede procedersi ad un più approfondito sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato, né quanto al superamento della soglia di punibilità, né quanto alla sussistenza del dolo.
A quest’ultimo proposito, peraltro, va ricordato che se nell’adozione di provvedimenti che dispongono misure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato a condizione che esso emerga “ictu oculi” (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521). Nella specie l’ordinanza attesta che non ricorre questo caso, argomentando anche sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato e la contestazione del ricorrente si muove, nuovamente, soltanto sul piano del preteso travisamento di tale elemento probatorio.
3. Il ricorso, complessivamente infondato, va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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